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Le mail possono costituire prova, e' reato falsificarle
Inserito il 05 novembre 2017 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Falsificare una mail o la notifica di ricezione puo', in certi casi, costituire reato in base all' art. 617-sexies c-p. ( Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche).
Cass. V pen n. 39768/2017.

Una dipendente comunale, nell' inviare una mail di convocazione ad una donna per un colloquio per concorso ad un posto di agente di polizia municipale. Non avendo ricevuto l' invito, la donna non si era presentata e quindi era stata esclusa.
Al fine di occultare il proprio errore la dipendente comunale aveva poi formato ( e poi inviato all' interessata) una falsa notifica di avvenuta lettura.

Denunciata, era stata condannata dai giudici di merito.

Ricorsa in Cassazione, la condanna veniva confermata. La Corte ha specificato che il reato consiste nel formare, falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione informatica o telematica, ovvero nell'alterare, sopprimere, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione informatica o telematica vera, anche se solo occasionalmente intercettata, allo scopo di procurarsi un vantaggio o di arrecare ad altri un danno.

Viene delineata una particolare figura di falso. Il dolo richiesto per l'ipotesi delittuosa in esame e' specifico e consiste nella coscienza e volontà di procurarsi direttamente o indirettamente un vantaggio, anche non patrimoniale, o di recare ad altri un danno.

Deve poi essere riscontrabile, per opera del soggetto agente, la materiale alterazione o soppressione dell'informazione attinta; inoltre occorre che l'agente abbia fatto uso del materiale alterato o anche ne abbia semplicemente tollerato un uso a opera di altri. Deve esistere la consapevolezza della diffusione esterna di una comunicazione alterata e non genuina.

La difesa della donna, basata sulla mancata ispezione tecnica dei computers interessati, e' stata respinta in quanto la prova della falsificazione del documento informatico puo' essere effettivamente ricavata da un esame tecnico diretto delle memorie dei due computer interessati e tuttavia può essere raggiunta, in modo convincente e oltre ogni ragionevole dubbio, anche sulla base di elementi probatori differenti da una perizia tecnica, che dimostrino in modo certo l'avvenuta alterazione. Le prove della falsificazione, nel caso in oggetto (mancata indicazione del destinatario, incompatibilita' di alcuni caratteri di stampa, incompatibilita' dell' orario di spedizione) erano state convincenti e quindi veniva confermata la condanna a otto mesi, con sospensione della pena.

Daniele Zamperini

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