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Vita dura per i "professionisti della testimonianza"
Inserito il 07 gennaio 2018 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

La nuova legge sulla concorrenza (n. 124/2017) ha introdotto diverse misure sui testimoni "di comodo", cosi' spesso presenti nelle cause per incidente stradale.

Una delle misure disposte riguarda la modifica dell' art. 135 del d. legisl. 209/2005 ( codice delle assicurazioni private) inserendo una nuova disposizione secondo la quale, "in caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta".

L'identificazione dei testi in un momento successivo comporta "l'inammissibilita' della prova testimoniale addotta".

In caso di giudizio in Tribunale il giudice non ammetterà le testimonianze, disponendo l'audizione soltanto nel caso in cui risulti comprovata "l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione".

Viene inoltre stabilito che, qualora nell' arco di cinque anni i medesimi soggetti testimonino in piu' di tre sinistri, il giudice "trasmette un'informativa alla procura della Repubblica" per le conseguenti indagini.
Ciò può avvenire anche su segnalazione delle stesse parti che a tal fine possono chiedere i dati all'Ivass.

E' evidente che si voglia combattere il fenomeno dei "testimoni di comodo" gia' rappresentati in tanti film, talvolta veri e propri professionisti della testimonianza fasulla, a disposizione dei truffatori e veri flagelli per le Assicurazioni.
Certo non basteranno queste norme per far sparire il fenomeno, ma e' pur sempre un passo avanti...

Daniele Zamperini

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