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Nemmeno gli invalidi possono parcheggiare in doppia fila
Inserito il 06 maggio 2018 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

La Cassazione conferma la multa per violazione dell' art. 158 del Codice della Strada, ma vanno osservati alcuni distinguo. Va provata l' adibizione al trasporto invalidi. ( Cass. VI Civ n. 26396/2017).

Il proprietario di un veicolo munito di contrassegno invalidi era stato multato per parcheggio in doppia fila.
Aveva presentato opposizione ma il Tribunale l' aveva rigettata rilevando che il veicolo non poteva essere esonerato dall'osservanza dei divieti imposti dalla norma nonostante fosse munito del permesso invalidi intestato al padre dell'opponente, in quanto non era stato provato che al momento dell'infrazione il mezzo fosse utilizzato per trasportare il titolare del permesso e fosse esposto il relativo contrassegno.

Veniva respinta anche l' argomentazione del trasgressore in quanto l'art. 11 del d.P.R. n. 503 del 1996 consente la sosta del veicolo in doppia fila a coloro i quali detengono il contrassegno invalidi, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico.

La Cassazione confermava il giudizio del Tribunale in quanto le doglianze non coglievano l' essenza della sentenza impugnata, che risiede essenzialmente nella mancanza di allegazione e prova che il veicolo, al momento dell'infrazione, era adibito a trasporto della persona invalida, e che fosse esposto il contrassegno invalidi.
Veniva respinta anche la censura sulla mancanza, nel verbale di accertamento, della sottoscrizione autografa del responsabile del procedimento in quanto, come confermato da costante giurisprudenza, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati.

Il ricorso, quindi, veniva respinto in toto.

Daniele Zamperini

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