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Il medico non deve limitarsi alla propria specializzazione
Inserito il 10 giugno 2018 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Il medico non deve limitarsi a valutare se i disturbi del paziente siano connessi con la propria specializzazione o con il proprio settore di intervento ma se ci sono dubbi deve suggerire approfondimenti in altri settori della medicina (Cass. 15178/18).

Un neurologo era stato interpellato da una paziente che accusava episodi di svenimento.
Il sanitario, dopo aver effettuato una visita ed accertamenti di tipo neurologico, l' aveva tranquillizzata circa la natura benigna dei disturbi, escludendo che potessero avere origine cardiologica.
La paziente effettuava poi ulteriori accertamenti di tipo neurologico presso il locale ospedale risultati negativi.
In particolare non venne mai effettuato un elettrocardiogramma.

La paziente, a poca distanza di tempo, decedeva per una aritmia cardiologica maligna.

I giudici di merito avevano condannato il medico perche' non aveva approfondito le possibili diagnosi alternative dei disturbi: il sanitario "non poteva limitare il proprio consulto ad un unico profilo, omettendo qualunque previsione e successiva indicazione di approfondimento, in ordine alla possibile, alternativa genesi cardiaca delle crisi di perdita di coscienza".
In effetti, secondo le linee-guida vigenti all' epoca l' Elettrocardioramma sarebbe stato l' unico accertamento idoneo a stabilire l' origine cardiaca della malattia ma non fu mai effettuato ne' il neurologo, a cui la paziente si era affidata, aveva ritenuto utile un consulto cardiologico.
In cio' era stata ravvisata responsabilita' professionale sotto il profilo della negligenza.

Il sanitario proponeva ricorso in Cassazione, che pero' veniva respinto.
La Corte ha sottolineato che il consulto medico non puo' limitarsi a un unico profilo per cui la diagnosi del professionista, che si era pronunciato esclusivamente per una genesi vagale delle sincopi, "determinò il successivo sviluppo degli eventi, con esito infausto per la donna".

La sentenza quindi veniva confermata anche se ormai era intervenuta la prescrizione del reato.

Daniele Zamperini

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