E' pacifico che il medico che non adempie esattamente la sua prestazione nei confronti del paziente e viola le leges artis connesse al trattamento e' tenuto a risarcire il danno cagionato. Ma quali margini di discrezionalita' ha il giudice nel determinare il risarcimento del danno rispetto a quanto valutato dal CTU? Il CTU non e' vincolante. (Cass. 29341/2017).
Nel caso in oggetto era interessato un medico odontoiatra, condannato al risarcimento del danno e nei cui confronti i giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, avevano aumentato l'entitą della percentuale di invaliditą permanente riconosciuta dal Ctu. Tali decisioni non erano state accettate dal dentista che si era rivolto alla Cassazione.
La Cassazione respingeva il ricorso sottolineando che le valutazioni espresse dal Ctu non assumono alcuna efficacia vincolante per il giudice che puo' legittimamente disattenderle. In questo caso pero' il giudice deve giustificare il proprio dissenso "attraverso un esame critico che sia ancorato alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivato".
Vanno indicati gli elementi di cui si č avvalso per ritenere erronei gli argomenti del c.t.u. ed i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici utilizzati per giungere alla propria decisione.
Poiche' i giudici di merito avevano correttamente adempiuto a tale onere, ritenendo che l'invalidita' permanente fosse diversa rispetto a quella indicata dal c.t.u. il giudizio di merito veniva confermato e il ricorso veniva respinto.