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RESPONSABILITA’ MEDICA D' EQUIPE |
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Inserito il 30 luglio 1999 da admin. - medicina_legale - segnala a:
ASPETTI PARTICOLARI DELLA RESPONSABILITA’ MEDICA NEI CONSULTI CON GLI SPECIALISTI E NEGLI INTERVENTI D' EQUIPE
La medicina moderna si caratterizza sempre piu’ per una gestione polispecialistica della malattia e del malato, con interventi di diverse strutture e diverse figure mediche nella vicenda clinica che vede coinvolto un paziente. Questo si riflette, sotto il profilo della responsabilita’, in aspetti particolari che vengono definiti per semplicita’, “responsabilita’ d’equipe” e che necessitano di alcune precisazioni. E’ noto come sotto il profilo penale la responsabilita’ sia sempre legata al singolo dovendosi pertanto individuare, nella successione degli interventi avvenuti, quali risultino quegli atti o quell’atto che causalmente siano responsabili dell’evento infausto. Quando piu’ persone siano coinvolte nello stesso reato l’art.113 del codice penale prevede che “nel delitto colposo, quando l’evento e’ stato cagionato dalla cooperazione di piu’ persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso. La pena e’ aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto quando concorrono le condizioni stabilite nell’art.111 e nei n.3 e 4 dell’art.112”. Tali articoli fanno riferimento a chi ha “diretto l’attivita’ delle persone che sono concorse nel reato medesimo” e a chi “nell’esercizio della sua autorita’, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette”. Premesso questo, in campo dottrinale viene fatta una distinzione tra: A)equipe gerarchica B)equipe polispecialistica. A. Nella prima vige una suddivisione dei compiti basata sul grado di esperienza dei singoli componenti gerarchicamente ordinati dal responsabile all’ultimo dei collaboratori (ad esempio l’equipe di sala operatoria con l’operatore e gli assistenti). In questa situazione la quota maggiore di responsabilita’ sara’ a carico del capo equipe per cui egli potra’ trovarsi a dover rispondere di errori commessi dei suoi assistenti in vertu’ dei principi della colpo in “eligendi” (cioe’ nell’aver assegnato un determinato compito a una persona non adeguatamente preparata a svolgerlo) e della colpa in “vigilandi” (cioe’ per non aver sorvegliato sull’attivita’ dei propri collaboratori. Ovviamente tali coinvolgimenti hanno il limite della suddivisione dei compiti, per cui ogni componente dell’equipe risponde personalmente degli errori commessi nello svolgimento delle funzioni a lui affidate in base alla sua preparazione ed esperienza. B. Tale affidamento delle varie funzioni raggiunge il massimo grado nella situazione dell’equipe polispecialistica, ove piu’ specialisti intervengono nella cura del paziente ed ognuno risponde personalmente secondo la propria competenza. E’ il caso del “parere” chiesto dal medico curante allo specialista, per il quale, ad esempio, il primo non dovra’ rispondere degli errori del secondo o degli errori da lui stesso commessi, ma indotti da errati pareri del collega; tale principio pure imponendo un affidamento nella capacita’ professionale dell’altro specialista, non sollevera’ il medico richiedente il parere della piu’ ampia responsabilita’ del malato a lui affidato qualora, ad esempio, l’errore commesso dallo specialista sia talmente grossolano da non poter non essere riconosciuto anche da chi il parere ha richiesto. E’ pertanto buona norma che, anche una medicina sempre piu’ ultra specialistica, non ci si affidi mai ciecamente alle annotazioni o alla prescrizione di colleghi che ci hanno preceduto o affiancato nella gestione del malato. Daniele Zamperini. Fonte:De Ferrari e altri, “Problemi medico-legali in medicina generale” Edizioni “Mediserve”
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