|
|
|
|
|
|
|
|
|
Disturbi ansiosi e certificati compiacenti |
|
|
Inserito il 25 novembre 2018 da admin. - medicina_legale - segnala a:
Condannato e licenziato un lavoratore che, amico del suo medico, accusava falsi disturbi psichici per assentarsi dal lavoro (Cassazione n. 25851/2018)
I fatti: un lavoratore, trasferito dalla sua azienda in una sede diversa, aveva inviato al datore di lavoro un un certificato di malattia dal quale emergeva che egli soffriva di disturbi di ansia e disagio psichico che, oltretutto, addebitava al mutamento di mansioni.
Nel corso del giudizio in realta', anche in considerazione del breve lasso di tempo (pochi giorni) in cui era stato addetto alle nuove mansioni, veniva escluso questo nesso di causalita'. Ma non solo: emergeva il fatto che il lavoratore era in realta' legato al medico che gli aveva certificato la malattia da un forte legame di amicizia e che, durante l' assenza per malattia aveva svolto attivita' lavorativa presso un' azienda familiare. L' azienda provvedeva al licenziamento del lavoratore che ricorreva per via giudiziaria.
I giudici di merito avevano confermato il licenziamento rigettando anche la richiesta di CTU formulata dal lavoratore
Ricorreva in Cassazione ma il ricorso veniva respinto e la Cassazione confermava il licenziamento in quanto il comportamento del lavoratore contrastava con gli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltą, per cui la sanzione espulsiva risulta proporzionata.
Commento: evidentemente le circostanze di fatto rendavano inattendibile il certificato stilato dal medico, anche se non e' riportata in sentenza una esplicita accusa di falsita'. Non sappiamo se a seguito di cio' siano state intraprese azioni (giudiziarie o disciplinari) verso il sanitario, ma se qualche autorita' si fosse attivata in qesto senso penso che per il medico sarebbero sorti seri problemi.
Daniele Zamperini
|
|
|
Letto : 38620 | Torna indietro | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
© Pillole.org 2004-2024 | Disclaimer | Reg. T. Roma n. 2/06 del 25/01/06 | Dir. resp. D. Zamperini
ore 21:16 | 104923260 accessi| utenti in linea:
62870
|
|