Per chi č armato e utilizza il coltello per ferire un altro disamato nel corso di una colluttazione non puo' scattare l' esimente della legittima difesa. (Cassazione, n. 39792 del 4 settembre 2018)
I fatti: un automobilista ne ferisce un altro nel corso di una lite per motivi di traffico. Incriminato per tentato omicidio, egli ammetteva il fatto, dicendo pero' di essere stato provocato e minacciato; raggiunto l'altro per avere un chiarimento, aggredito appena sceso dall'auto: per difendersiaveva preso allora un coltello che custodiva nell'autovettura colpendo con determinazione lo sfidante.
La Corte d'appello condannava l' imputato per temtato omicidio e porto d' arma da taglio escludendo la legittima difesa: era stato accertato che i due si erano sfidati, rincorsi con l'auto e, ad un semaforo l'imputato scendeva dal veicolo gia' armato, colpendo ripetutamente l' altro all'addome con il coltello.
La Cassazione confermava la condanna: vanno esclusi l'eccesso di legittima difesa e la legittima difesa putativa quando l'aggressore attenta con un'arma da taglio all'incolumitą di un uomo disarmato, mirando a parti vitali del corpo, senza presentare a sua volta alcuna lesione dimostrativa di un'aggressione subita.