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Soldi richiesti indietro dall' INPS: la prova dell' errore tocca al pensionato
Inserito il 16 febbraio 2019 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Nei casi in cui l' INPS richiama l' obbligo da parte del pensionato di restituire somme indebitamente percepite, spetta al pensionato stesso l' onere di dimostrare il diritto a conseguire i pagamenti contestati (Cass. 26231/2018)

Una pensionata aveva contestato in giudizio la richiesta dell' INPS di restituzione di oltr 11mila Euro in quanto elargiti illegittimamente: la pensionata aveva superato la soglia di reddito prevista dalla normativa continuando a percepire una pensione maggiorata.

La Corte d'Appello aveva dato torto all' INPS, condannandolo a rifondere le seomme finora trattenute.
La Cassazione invece invece si e' rifatta ad una precedente sentenza delle Sezioni Unite (18046/2010) e altre precedenti sentenze sull' argomento (2739/2016) affermando che la signora avrebbe avuto l'onere di dimostrare di non aver superato, per il periodo contestato, i limiti reddituali di legge.
Le Sezioni Unite avevano infatti stabilito che, in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato dal pensionato, in qualità d'attore, per ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare il diritto a conseguire la prestazione contestata e' a suo esclusivo carico.

Ne' assume rilevanza il fatto che l' INPS avesse omesso le verifica annuale delle condizioni reddituali del pensionato in quanto la condotta dell' Ente e' condizionata dalla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412/1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato.

Quindi spettava alla signora, che ne aveva la possibilità e l'onere, dimostrare che i redditi percepiti nel periodo relativo alla richiesta di rimborso erano invece rimasti al di sotto della soglia di legge.

Il tutto veniva quindi rinviato in sede di merito per la verifica del'' eventuale assolvimento, da parte della beneficiaria, del predetto onere probatorio.

Daniele Zamperini


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