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Non e' reato fermarsi a fare pipi' sul margine della strada
Inserito il 30 giugno 2019 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Le esigenze fisiologiche, anche senza patologie specifiche, giustificano la sosta nella corsia di emegenza se il malessere puo' costituire disturbo alla guida (Cassaz 13124/2019)

I fatti:
Un tassista, trovandosi a percorrere l' autostrada, si fermava sulla corsia di emergenza per un impellente bisogno fisiologico. A tale scopo fermava la macchina sul bordo di destra della strada, ben accostato.
Mentre stava risalendo in macchina veniva tamponato da un motociclo, il cui conducente decedeva a seguito delle lesioni riportate.

Il tassista veniva iputato il reato di omicidio colposo per condotta caratterizzata da imprudenza, negligenza e imperizia.
La Corte di merito aveva assolto il tassista con formula piena rilevando che l'imputato per età e problemi prostatici, a causa del "malessere" da questi provocati, era legittimato a fermarsi sulla corsia d'emergenza.
I familiari della vittima avevano proposto appello, che veniva ancora rigettato.

In Cassazione i parenti della vittima sottolineavano che il "bisogno urinario impellente" non poteva essere considerato un vero "malessere", non essendo tale l'incontinenza cronica, che non costituisce alcunché di imprevedibile o di improvviso.

La Cassazione respinge il ricorso: "A proposito della contestata qualificazione del bisogno urinario come "malessere", ai fini di quanto stabilito dall'art. 176 C.d.S., comma 5, è sufficiente richiamare l'indirizzo, qui condiviso, adottato dalla giurisprudenza di legittimità in un caso per molti versi analogo (Sez. 4, Sentenza n. 7679 del 14.01.2010, Del Vesco e altri, n. m.): la Corte regolatrice ha affermato che dev'essere "inquadrato il bisogno fisiologico nel concetto di malessere che giustifica la sosta sulla corsia di emergenza ai sensi dell'art. 157 C.d.S., comma 1, lett. d). Invero, il termine malessere non può esaurirsi nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto come prevista dall'art. 88 c.p. o nell'ipotesi di caso fortuito di cui all'art. 45 c.p., bensì nel lato concetto di disagio e finanche di incoercibile necessità fisica anche transitoria che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione e quindi in esso deve necessariamente ricomprendersi l'improvviso bisogno fisiologico (dipendente o meno da malfunzionamento organico) che notoriamente esclude quella condizione di benessere fisico indispensabile per una guida corretta che non ponga in pericolo sia lo stesso conducente ed i terzi trasportati sia gli altri utenti della strada"

Il tassista e' stato percio' assolto, e l' impellente bisogno fisico e' stato riconosciuto come elemento giustificativo della sosta temporanea in corsia di emergenza.

Daniele Zamperini

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