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Tutela infortunistica degli operatori colpiti da Covid 19
Inserito il 21 giugno 2020 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

L’art. 42, comma 2, del nuovo Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, rubricato “disposizioni INAIL” equipara l’infezione da Coronavirus contratta in occasione di lavoro, ad un infortunio sul lavoro

Ratio di tale norma è quella di tutelare tutti quei lavoratori che, a causa della attività lavorativa svolta, rimangano vittime del contagio da COVID 19.

Tra le categorie più a rischio vi è appunto quella degli operatori sanitari. Per questi ultimi infatti, il rischio contagio è talmente alto da configurare un rischio specifico.

Come chiarito dallo stesso Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, i medici, gli infermieri e gli altri operatori sanitari dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale o di struttura pubblica o privata che abbiano contratto il Coronavirus, sono equiparati agli infortunati sul lavoro, nel caso in cui sia accertata o anche solo “presunta” l’origine professionale del contagio.

Viene dunque configurata una tutela specifica basata sul sistema delle presunzioni semplici ed improntata sull’inversione dell’onere della prova, il che vale a dire, che se sussistono indizi gravi, precisi e concordanti, allora sarà presumibile che il contagio sia avvenuto in “occasione di lavoro”. Spetterà dunque all’INAIL fornire la prova negativa, dimostrando che il virus non è stato contratto in ambiente di lavoro.

La predetta tutela, copre l’intero periodo di isolamento domiciliare nonché quello eventualmente successivo dovuto al prolungamento della malattia, tale da determinare “una inabilità temporanea assoluta” e si estende altresì anche ai casi in cui l’identificazione delle cause e delle modalità lavorative del contagio si presentino problematiche.
A tal proposito, è utile specificare che la tutela è riconosciuta a tutti gli operatori sanitari, sia nello svolgimento delle loro tipiche mansioni, sia nello svolgimento di attività strumentali o accessorie.

L’Azienda Sanitaria Locale o la struttura pubblica o privata di appartenenza del personale infortunato, in qualità di datore di lavoro, deve assolvere l’obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la relativa denuncia/comunicazione. Resta fermo, ai sensi del citato art. 42 del DL 18/2020 l’obbligo del medico certificatore di redigere e trasmettere telematicamente all’INAIL il certificato medico di infortunio.

Per informazioni o ulteriori chiarimenti scrivici a: consulenzalegale@sindacatomedicitaliani.it
Saraceno e Associati Studio Legale
Jessica Pischedda

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