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La compagnia aerea e’ responsabile dei danni ai passeggeri
Inserito il 25 ottobre 2020 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Se un passeggero si ustiona a causa di un caffe’ rovesciato durante il volo aereo, la compagnia aerea deve rispondere dei danni. Precisato il concetto di "incidente". (Corte di Giustizia EU sentenza C-532/18)

Nel corso di un viaggio aereo da Palma di Maiorca a Vienna, un bicchiere di caffe’ bollente servito ad un passeggero e posto sul tavolino pieghevole, si era rovesciato su una minorenne, provocandole ustioni. Non era stato appurato il motivo del rovesciamento, se a causa di un difetto del tavolino pieghevole o per effetto delle vibrazioni dell'aereo.

La famiglia aveva chiesto un risarcimento alla Compagnia che aveva invece negato ogni responsabilità, in quanto il caso non rientrava nella convenzione di Montreal, che disciplina la responsabilità delle compagnie aeree in caso d'incidente.
La nozione di "incidente", a detta della Compagnia, esigerebbe il verificarsi di un rischio inerente al volo, condizione non ricorrente nel caso di specie.
La Corte suprema austriaca ha perciò chiesto alla Corte Ue di precisare la nozione di "incidente" ai sensi della Convenzione di Montreal.

La Corte Europea ha ricordato preliminarmente che la Convenzione di Montreal consente alle compagnie aeree di escludere o limitare la propria responsabilità, dimostrando che il passeggero stesso abbia causato il danno o abbia contribuito alla sua causa.
Premesso questo, scrive la Corte, il significato ordinario attribuito alla nozione di "incidente" è inteso quale evento involontario dannoso imprevisto; peraltro la Convenzione di Montreal e’ finalizzata ad istituire un regime di responsabilità oggettiva delle compagnie aeree, assicurando, al tempo stesso, un "giusto equilibrio degli interessi".

In conclusione, secondo la Corte Ue, la nozione di "incidente" ricomprende tutte le situazioni che si producono a bordo di un aereo nelle quali un oggetto impiegato per il servizio ai passeggeri abbia prodotto lesioni personali ad un passeggero; aspetto fondamentale: non occorre acclarare se queste situazioni risultino o no dovute ad un rischio inerente al trasporto aereo.

Daniele Zamperini


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