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Violenza sessuale di minore: ne rispondono civilmente i genitori
Inserito il 06 giugno 2021 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

La Corte di Catanzaro ha rigetta l'appello di due genitori condannati a risarcire la vittima di violenza sessuale del figlio, anche se ormai maggiorenne, perche’ non avevano provveduto alla sua educazione (n. 63/2020 della Corte d'Appello di Catanzaro)

A novembre 2004 una minore, colta da una pioggia improvvisa mentre si trovava fuori casa, si rifugiava con una amica in una casa in costruzione, dove veniva raggiunta da alcuni ragazzi e costretta a subire un rapporto sessuale da uno di questi, mentre un altro tratteneva la sua amica, che non poteva soccorrerla.

Venivano chiamati in Tribunale i giovani e i loro genitori venendo richiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
I due giovani e i loro genitori erano condannati all’ integrale risarcimento del danno (il complice nella misura del 30% ).

Due dei genitori citati in giudizio proponevano appello sostenendo la carenza di legittimazione passiva perché al momento della notifica dell'atto di citazione essi non esercitavano più la potestà sul figlio, diventato nel frattempo maggiorenne.

La Corte d’ Appello respingeva questa tesi confermando la condanna di primo grado in quanto il Tribunale aveva ritenuto “non raggiunta dai genitori del (…) la prova positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore.
In tal senso, ha evidenziato come alla luce delle evenienze istruttorie di cui si è ampiamente sopradetto (Relazione redatta dagli operatori della (...), sommarie informazioni rese da ……..), l'episodio di violenza in oggetto perpetrato da (…) non potesse considerarsi come un fatto isolato, ma come strettamente connesso ad una personalità incline alla violenza ed alla sopraffazione degli altri, "che è a sua volta il frutto di un'educazione non adeguata."

La Corte d'Appello faceva anche presente che il giudice di primo grado aveva richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte “che ha chiarito che la responsabilità dei genitori per il fatto illecito dei minori, ai sensi dell'art. 2048 c.c., può concorrere con quella degli stessi minori fondata sull'art. 2043 c.c., se capaci di intendere e volere (...) dovendo pertanto ritenersi, da un lato sussistente la legittimazione passiva (dei due giovani responsabili della violenza) essendo, ormai maggiorenni all'epoca della proposizione del giudizio, dall'altra quella dei genitori, in proprio, ai sensi dell'art. 2048, e non quali genitori esercenti la potestà sul minore."

Verra’ presumibilmente chiamata in causa la Cassazione ma le premesse, ad un comune cittadino, sembrano valide…

Daniele Zamperini

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