Non basta una generica certificazione di "non vaccinabilita'" : serve una dettagliata esposizione dei motivi e delle specifiche condizioni cliniche. E non si possono omettere per motivi di privacy, perche' la ASL deve poter effettuare le opoortune verifiche. (Consiglio di Stato 8454/21)
Il dl n 44 del 2021 ricollega l'esonero dall'obbligo vaccinale Covid-19 al solo “caso di accertato pericolo per la salute , in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale”. Non e' sufficiente l' attestazione delle condizioni cliniche mediante una semplice dichiarazione della loro esistenza, ma e' necessario che delle “ specifiche condizioni cliniche documentate ” sia dato riscontro nella certificazione, insieme al “pericolo per la salute ” dell'interessato che il medico certificatore ritenga di dedurne.
E' stato demandato alla ASL il controllo dell' idoneita' di tale certificazione che pero' deve poter offrire all'Amministrazione i mezzi per appurare la sussistenza dei presupposti dell'esonero, quindi deve dettagliarne i motivi senza ometterli per motivi di privacy.
Attenzione quindi ad evitare "furbate", ancor di piu' per motivi venali: il medico puo' rivestire il ruolo di pubblico ufficiale e in questi casi si possono correre rischi importanti.