La Cassazione ha ribadito il principio che i permessi dal lavoro ottenuti in base alla L. 104 per l’ assistenza al disabile (sia sanitaria che amministrativa) devono essere utilizzati unicamente a questo scopo, esulando quindi il disbrigo di faccende personali dell’ assistente. Viene confermata la liceita’ del licenziamento ma non per piccole violazioni. (Cass. Ordin. 16973/2022).
I fatti: una ditta aveva licenziato un suo dipendente per abuso dei permessi previsti dalla 104 per assistere il familiare disabile.
Il Tribunale confermava la legittimita’ del licenziamento.
Il lavoratore ricorreva in Cassazione, la quale invece ritiene il licenziamento illegittimo in quanto la ditta aveva dimostrato la violazione da parte del dipendente per 4 ore su un arco delle 32 prese in considerazione, utilizzate per disbrigo di incombenze personali.
Veniva confermato che l'assistenza al disabile comprende anche il disbrigo di pratiche amministrative e burocratiche per lo stesso, e che quelle 4 ore e mezzo erano invece totalmente avulse dalle necessita’ del disabile.
La Cassazione riteneva la violazione rilevante dal punto di vista disciplinare ma non cosi’ grave da incrinare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro e da legittimare il licenziamento.
Per questo motivo il lavoratore veniva reintegrato.