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Copia della cartella clinica: e’ un diritto, ed e’ gratuita
Inserito il 18 novembre 2023 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Una sentenza della Corte di Giustizia Europea ((EU:2023:811, C-307/22 del 26/10/2023) segnalataci dall’ amico Tagliaferri Scotti Antonello (gli-amici-di-infomedleg@googlegroups.com) ha stabilito che il paziente ha diritto a ricevere, e gratuitamente, la copia integrale della documentazione sanitaria che lo riguarda. In caso di copie ripetute o di particolare complessita’ il titolare della documentazione puo’ applicare un costo ragionevole.

La causa e’ sorta in seguito al rifiuto di un dentista tedesco di rilasciare ad un paziente la copia della sua documentazione clinica a titolo gratuito.
La causa ha percorso le vie giudiziarie tedesche fino a giungere alla Corte Europea, che ha valutato applicando il regolamento generale sulla protezione dei dati personali.«RGPD»

Ne riportiamo solo alcuni punti, che e’ utile tenere a mente:

Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità.

In base alla normativa comunitaria vigente essa va interpretata “ nel senso che l'obbligo di fornire all'interessato, a titolo gratuito, una prima copia dei suoi dati personali oggetto di trattamento grava sul titolare del trattamento anche qualora tale richiesta sia motivata da uno scopo estraneo a quelli di cui al considerando 63, prima frase, di detto regolamento.”

“per quanto riguarda risultati di esami, pareri di medici curanti e terapie o interventi praticati ad un paziente, che comprendono, in generale, numerosi dati tecnici, o addirittura immagini, la fornitura di una semplice sintesi o di una compilazione di tali dati da parte del medico, al fine di presentarli in forma sintetica, potrebbe creare il rischio che taluni dati pertinenti siano omessi o riprodotti in modo inesatto o, in ogni caso, che la verifica della loro esattezza e della loro completezza nonché la loro comprensione da parte del paziente ne siano rese più difficili.”


Le Nazioni aderenti possono “limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti… “. Tuttavia il regolamento europeo “non consente di adottare una normativa nazionale che, al fine di tutelare gli interessi economici del titolare del trattamento, ponga a carico dell'interessato le spese di una prima copia dei suoi dati personali oggetto di tale trattamento.” .

“ L'articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un rapporto medico/paziente, il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento implica che sia consegnata all'interessato una riproduzione fedele e intelligibile dell'insieme di tali dati. Tale diritto presuppone quello di ottenere la copia integrale dei documenti contenuti nella sua cartella medica che contengano, tra l'altro, detti dati, qualora la fornitura di una siffatta copia sia necessaria per consentire all'interessato di verificarne l'esattezza e la completezza nonché per garantirne l'intelligibilità. Per quanto riguarda i dati relativi alla salute dell'interessato, tale diritto include in ogni caso quello di ottenere una copia dei dati della sua cartella medica contenente informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati al medesimo” .


In definitiva, dunque, il paziente ha diritto di ricevere una copia integrale dei dati sanitari che lo riguardano; tale incombenza deve essere a titolo gratuito; puo’ applicarsi un rimborso economico in caso di copie ripetute o di particolari onerose necessita’.

Un commento personale:
la sentenza UE e’ molto chiara, ma non sappiamo se la sua applicazione a livello italiano (ad esempio nel caso di richiesta di cartella clinica ospedaliera) sia applicata correttamente.
Dovremo adeguarci

Daniele Zamperini

Le sentenza integrale:
https://www.eius.it/giurisprudenza/2023/574

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