|
|
|
|
VISITE DOMICILIARI: Obblighi e responsabilita'. Breve sintesi |
|
|
Inserito il 01 febbraio 2024 da admin. - professione - segnala a:
La Cassazione ha ribadito un concetto gia’ espresso piu’ volte in passato: il medico di guardia deve effettuare le visita domiciliari richieste, anche se con qualche possibile eccezione. Una breve sintesi (con note aggiunte). (Cass.n. 34535/2019).
I media sanitari hanno riportato con una certa enfasi una sentenza (in realta’ non nuovissima) sul tema della responsabilita’ per omessa visita domiciliare. Il tema, a nostro giudizio, va approfondito per distinguere i vari casi e le varie concrete situazioni che vengono a presentarsi.
Il caso specifico: La Corte di Cassazione ha confermato la condanna (emessa dalle Corti di merito) emessa a carico di un medico di guardia che aveva rifiutato di recarsi a visitare un gruppo di bambini di 10 anni, in gita scolastica. I piccoli, ospiti di un hotel, durante la notte avevano accusato malesseri, vomito e dissenteria. L’albergatore aveva chiamato di notte la guardia medica descrivendo i sintomi con una lunga telefonata, durata quasi un quarto d’ora ma il medico di servizio, alla fine, si era rifiutato di recarsi sul posto per visitare i pazienti, per cui era stato chiamato il 118 che, invece, era intervenuto tempestivamente.
La Cassazione sottolineava che questa condotta omissiva e ingiustificata integrava il delitto di rifiuto di atti d’ufficio in quanto il medico di guardia aveva rifiutato un atto dovuto per ragioni di sanita’ e che debba essere «compiuto senza ritardo».
Il medico sosteneva la sua innocenza basandosi sul fatto che il vomito non comportasse pericolo di vita, pero' questa circostanza e’ stata ritenuta ininfluente poiché la situazione era preoccupante, l’albergo era distante dai presidi ospedalieri e c’era pericolo che l’epidemia si diffondesse all’intera comitiva per cui la «visita telefonica» era ritenuta del tutto insufficiente (oltre al fatto che nel corso della telefonata il medico aveva manifestato chiaramente la sua insofferenza per la chiamata, e l’ intenzione di non recarsi a visita).
La Corte aveva anche stabilito che il rifiuto non poteva essere considerato legittimato dalla “discrezionalita’ “ del medico, che in questo caso sconfinava nell’ arbitrio in quanto le circostanze «dovevano imporre al medico di recarsi presso l’albergo per constatare di persona la presenza di patologie, anche temporanee».
Veniva ricordato che le norme che regolamentano il servizio di continuità assistenziale dispongono che il medico sia «a disposizione per gli interventi domiciliari che gli verranno richiesti» e deve «effettuare al più presto tutti gli interventi che gli siano richiesti direttamente dagli utenti». Il medico di guardia resta competente a decidere se sia necessario visitare o meno il paziente e lo valuterà in base ai sintomi che gli vengono riferiti, ma questa valutazione non e’ tassativa e il magistrato puo’ controllare se essa costituisca invece «un mero pretesto per giustificare l’inadempimento dei propri doveri».
Le decisioni assunte dal medico non possono mai essere «scollegate dai basilari elementi di ragionevolezza desumibili dal contesto storico del singolo episodio e dai protocolli sanitari applicabili». Esiste, infatti, un apposito Manuale del servizio di continuità assistenziale, alle cui prescrizioni i medici incaricati devono attenersi.
I concetti generali sulla responsabilita’ penale del medico Va distinto, in un primo e fondamentale momento, il ruolo del medico al momento dei fatti. Se si tratti cioe’ di un medico privato, un medico convenzionato, un medico “pubblico”. Sono diverse le responsabilita’ che ne conseguono.
Come abbiamo gia’ espresso in precedenti articoli, il medico (qualsiasi medico) puo’ essere perseguito per IMPERIZIA. Le statistiche pero’ riportano l’ elevato numero di assoluzioni per i medici imputati a tale titolo perche’ la condanna per imperizia richiede:
- Che il medico abbia visitato il paziente - Che l’ imperizia abbia generato un DANNO - Che questo danno sia legato con nesso di causalita’ all’ azione imperita del medico (che non sia, cioe’, una complicanza indipendente dall’ atto medico) - Che l’ imperizia sia classificabile come GRAVE (le attuali leggi prevedono la non punibilita’ per imperizia lievissima o lieve) - Che il paziente possa dimostrare quanto detto sopra.
Nel caso di un medico (qualsiasi medico) che invece affettui una diagnosi o prescriva una terapia SENZA VISITARE il paziente, si viene a configurare una condotta NEGLIGENTE. E la negligenza, qualora ne sia conseguito un danno, NON GODE delle esimenti previste nel caso precedente. Qualora al comportamento negligente consegua un danno, questo viene sanzionato sempre.
Nel caso che il medico sia un medico pubblico o rivesta il ruolo di Pubblico Ufficiale la cosa si fa ancora piu’ pressante in quanto il ruolo prevede generalmente l’ obbligo di effettare determinate prestazioni.
Tipico e’ il caso del medico di Guardia Medica, il cui ruolo prevede appunto gli obblighi di cui abbiamo parleto sopra. La violazione di questi obblighi viene a configurare un reato diverso: l’ OMISSIONE DI ATTI D’UFFICIO, fattispecie PUNIBILE PENALMENTE SOLO PER AVERLO COMPIUTO, anche SENZA CHE SI SIA GENERATO UN DANNO AL PAZIENTE. La pena va da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 2 anni di reclusione.
Ovviamente il medico non e’ dotato di superpoteri per cui gli e’ consentita, in caso di situazioni complesse, una certa discrezionalita’ senza pero’ che questa possa sconfinare nell’ arbitrio.
In conclusione, quindi, il medico di guardia che non risponde alla chiamata deve godere di solide giustificazioni (ad es. l’ assistenza in corso ad altro paziente) altrimenti corre pesanti rischi.
In estrema sintesi: il medico di guardia interpellato puo’ effettivamente valutare opzioni diverse : - limitarsi a fornire un consiglio telefonico, - recarsi al domicilio per fare la visita, - invitare l’assistito a recarsi all’ambulatorio o in ospedale o a chiamare il 118.
Se in concreto l’unica opzione praticabile e’ la visita domiciliare, egli deve effettuarla, altrimenti è responsabile della violazione, penalmente rilevante, dell’articolo 328 del Codice penale, vale a dire del reato di omissione o rifiuto di atti d’ufficio. Si tratta di un reato di pericolo, che, come abbiamo detto, non richiede che si verifichi un effettivo danno. Il delitto quindi e’ configurabile anche se non si verifichi un danno o se questo viene sventato per l’ intervento di altri medici.
In conclusione: il medico di Guardia puo’ omettere la visita solo in caso di solide giustificazioni; nei casi ambigui, e’ sempre meglio effettuare una visita in piu’ piuttosto che in meno.
Consiglio amichevole…
Daniele Zamperini
|
|
|
Letto : 83811 | Torna indietro | | |
|
|
|
|
|
|
|
|