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L’OPINIONE SU… differenza tra prognosi clinica e lavorativa |
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Inserito il 07 marzo 2024 da admin. - professione - segnala a:
Sono un medico di famiglia. Mi capita abbastanza spesso che qualche mio paziente che ha subìto un infortunio o un sinistro riprenda l’ attivita’ lavorativa allo scadere della prognosi ma poi mi chieda ancora certificati di continuazione di malattia a scopo assicurativo. E’ possibile dichiarare il paziente “guarito” a scopo lavorativo e “malato” a scopo assicurativo?
La procedura e’ senz’altro possibile, qualora ne risultasse l’effettiva rispondenza al vero. Bisogna infatti distinguere due diverse fattispecie: - L’ “inabilita’ lavorativa”, riguarda il periodo in cui la malattia impedisce la ripresa del lavoro - Cosa diversa e’ la “durata della malattia” che riguarda il periodo in cui, pur non impedendo l’ attivita’ lavorativa, persista uno stato patologico parzialmente invalidante e che invece interessa eventuali societa’ assicurative o altre realta’ (scuole, palestre, ecc).
In altre parole, si puo’ certificare che il paziente abbia recuperato la sua idoneita’ lavorativa e quindi essere idoneo a riprendere la propria attivita’ pur essendo ancora “malato” (e cioe’ affetto da un processo patologico ancora in fase evolutiva).
Le due valutazioni (durata della malattia e durata dell’ inabilita’ lavorativa) possono quindi legittimamente divergere.
Un esempio molto banale: un paziente affetto da “dermatosi seborroica del capillizio” (vulgo: forfora) con prognosi dermatologica di trenta giorni chiede un certificato di esenzione dal lavoro per l’ intero periodo. Il certificato e’ ovviamente (nella generalita' dei casi) improponibile per il lavoro, possibile solo per eventuali usi privati (assicurazioni ecc.)
Quindi in sostanza i certificati di malattia per infortunio o per postumi di sinistro non devono corrispondere necessariamente al periodo di riposo dal lavoro ma possono essere stilati, ovviamente se corrispondenti al vero, anche per soggetti che abbiano ripreso il lavoro.
La prognosi puo’ divergere, anche sostanzialmente, a seconda delle finalita’ del certificato.
Daniele Zamperini
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