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L’ ambulanza: precedenza al semaforo ma con prudenza
Inserito il 28 maggio 2024 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Le deroghe riconosciute all’ ambulanza quando circola debitamente segnalata con sirena e luci non sono assolute, e non comportano che sia anche autorizzata a creare situazioni di rischio per altre persone (Cass 4316/2024)

I fatti:
un’ ambulanza con dispositivi di segnalazione visiva e acustica in funzione, traversava un semaforo rosso venando a collisione con uno scooter con a bordo due ragazzi minorenni. Nello scontro i due giovani avevano riportato delle lesioni personali gravi.

Le Corti di merito riconoscevano un concorso di colpa tra entrambi i conducenti coinvolti: nei confronti del conducente dell’ ambulanza (70%) era stata contestata la violazione delle norme del Codice della Strada in quanto, in occasione dell'attraversamento dell'incrocio regolato da impianto semaforico con presenza di attraversamenti pedonali in tutti e quattro i rami, aveva proceduto senza "osservare le regole di prudenza, attenzione e diligenza, ovvero senza soluzione di continuità e senza prestare attenzione a chi, come il conducente del ciclomotore, aveva già impegnato l'area di intersezione".

Veniva rilevato che “ l'impatto fra i due mezzi era stato determinato in misura preponderante dalla condotta negligente (dell'imputato), che, approssimandosi all'incrocio, aveva violato il dovere di osservare le regole generali di prudenza, e in misura minore anche alla condotta di guida colposa (della persona offesa), conducente del ciclomotore, il quale, aveva violato il dovere di moderare la velocità e arrestare la marcia, una volta percepita la segnalazione visiva e acustica di emergenza".

Il conducente del motociclo infatti non aveva tenuto nel debito conto l’ arrivo dell’ ambulanza, seppure segnalata, concorrendo colposamente al sinistro nella misura del 30%.

L’ autista dell’ ambulanza aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

La Corte respingeva il ricorso dichiarandolo inammissibile condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

A proposito della distribuzione del concorso di colpa, la Corte sottolineava che "L'art. 177, comma 2, CdS prevede che i conducenti dei autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di (…) autoambulanze, (…), qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza".

Di conseguenza e’ costante la giurisprudenza di legittimità, ha ricordato la Corte, che non esonera in ogni caso il conducente di autoambulanze dall'osservanza delle regole di comune prudenza e diligenza; alla disciplina derogatoria contenuta nel Codice della Strada non puo’ conseguire che il conducente delle autoambulanze sia anche autorizzato "a creare ingiustificate situazioni di rischio per altre persone o che non debba tener conto di particolari situazioni della strada o del traffico o di altre particolari circostanze adeguando ad esse la sua condotta di guida".

Il ricorso quindi era dichiarato inammissibile e veniva confermato il concorso di colpa nelle percentuali sopra indicate.

Daniele Zamperini

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