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Smarrire il cane? A volte e’ reato, a volte no…
Inserito il 12 giugno 2024 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Abbandonare un animale detenuto in proprieta’ puo’ configurare il reato di abbandono di animali (art. 727 c.p.) con sanzioni abbastanza pesanti, ma e’ sempre cosi’? L'omessa denuncia di smarrimento del proprio cane non configura automaticamente il reato di abbandono, se manca il dolo. (Cass. n. 16168/2024).

Il proprietario di un cane, dotato di microchip e registrato regolarmente all'anagrafe canina della sua ASL, smarrito ma poi ritrovato abbandonato in altro ambito territoriale a 200 km di distanza, viene denunciato e condannato dalla Corte di merito per il reato di abbandono di animale (art. 727 c.p.). Si contestava al proprietario anche il fatto che avesse omesso di denunciarne lo smarrimento, come previsto dalle norme regionali.

L'imputato ricorre in Cassazione facendo presente che l'animale era solito allontanarsi dall'abitazione anche per diversi giorni, ma che nell’ occasione in causa si era allontanato di quasi 200 km. in una localita’ mai visitata dal proprietario, che quindi negava di averlo li’ abbandonato.

Rimarcava anche la sua impossibilità economica e di spostamento per recarsi nella diversa Regione in cui era stato ritrovato e ricoverato il cane: riferisce poi di aver contattato il canile in cui il cane era stato ricoverato senza pero’ poterlo recuperare per i limiti di spostamento imposti dall’ emergenza Covid nonche’ per le sue gravi condizioni economiche che gli impedivano anche di pagare la retta del canile.

La Cassazione sottolineava la mancanza di dolo, accoglieva il ricorso e annullava senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non e’ previsto dalla legge come reato.

L'articolo 727 c.p. non era applicabile al caso di specie: la norma punisce infatti le condotte dolose di coloro che non vogliono tenere l'animale, così come i comportamenti di inerzia e la violazione dei doveri di cura e di custodia. Essa non contempla di per se’ l’ obbligo di denuncia di smarrimento sotto un aspetto penalmente rilevante. Nel caso in oggetto non si configurava un effettiva condizione di abbandono.

Il reato in questione, in conclusione, si puo’ invece configurare nel caso che il proprietario decida di affidare l'animale a un canile privato sospendendo poi i pagamenti senza andare a ritirare l'animale.

Nel caso in oggetto l’ unica condotta rimproverabile al soggetto e’ solo quella della omessa denuncia di smarrimento presso l’ anagrafe canina della sua Regione (Puglia), che pero’ non configura reato ma e’ solo passibile di ammenda.

Daniele Zamperini

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