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Il Medico Generale NON e’ tenuto al Pronto Intervento domiciliare
Inserito il 17 luglio 2024 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Occorre distinguere in modo netto la questione della visita domiciliare per intrasferibilità del paziente (indicata dall’ Accordo Nazionale) da quello della visita per urgenza della prestazione richiesta. Va distinto anche l’ aspetto sanitario da quello degli obblighi di legge, riguardanti altre figure professionali.
Il Medico di Base non e’ tenuto a prestazioni domiciliari urgenti eccetto in casi di emergenza o necessita’ ( Cass. penale sez VI n.24722).

I Fatti:
Un Medico di Famiglia veniva condannato in primo grado per rifiuto d’atti d’ufficio perché aveva omesso di effettuare, nonostante le ripetute richieste di intervento dei familiari, una visita domiciliare a scopo diagnostico e terapeutico ad un assistito (anziano e affetto da pluripatologie) che lamentava forti dolori a seguito caduta accidentale, in condizioni che gli impedivano di recarsi presso l’ambulatorio.

Contro la condanna il medico ricorreva in Appello, ove veniva assolto dalle accuse.

Contro l’ assoluzione ricorreva il Procuratore Generale per diversi motivi, essenzialmente perche’, pur dando per accertato che le condizioni di salute del paziente non ne consentissero il trasferimento, il Tribunale di primo grado aveva riconosciuto che il medico di base non ha alcuna funzione di emergenza/urgenza e, dunque, nessun obbligo giuridico di prestazione sanitaria urgente.

Tuttavia veniva ravvisata la violazione dell’art. 47, comma 1, dell’Accordo Collettivo Nazionale vigente all’epoca dei fatti (del 23/03/2005) che sancisce uno specifico obbligo per i medici di base di effettuare la visita domiciliare al paziente nel caso di non trasferibilità dell’ammalato (“l’attività medica viene prestata nello studio del medico o a domicilio, avuto riguardo alla non trasferibilità dell’ammalato”).
Da cio’ deriverebbe l’obbligo di agire.

Intervento della Cassazione:
La disposisizione non era sfuggita alla Corte d’Appello la quale pero’ aveva precisato di non fare “questione di adempimento o meno del dovere giuridico del medico di base di procedere a visita a domicilio del paziente non trasportabile, quanto solo dell’esistenza o meno nel caso concreto di un dovere di procedere senza ritardo ad un tale incombente …, dovere di urgenza né ordinariamente pretensibile dal medico di medicina generale né specificamente dall’imputato in considerazione delle circostanze del caso concreto”.

Veniva inoltte specificato: “il medico di base, contrariamente al medico di guardia, non è istituzionalmente preposto a soddisfare le urgenze, le quali rimangono affidate al servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica già denominato 118”, aggiungendo che “da ciò deriva che per fondare uno specifico obbligo giuridico di prestazioni sanitarie urgente, anche nelle more del servizio di emergenza, da parte di un pubblico ufficiale sanitario a ciò non preposto, sarebbe stata necessaria una peculiare situazione di prossimità spaziale di necessità non indifferibile …, ben distante dall’ordinarietà degli accadimenti”.
La Corte d’Appello ha distinto percio’, in modo netto, il profilo della trasferibilità del paziente (toccato dal citato Accordo Nazionale) da quello dell’urgenza della prestazione richiesta: urgenza in presenza della quale – come nel caso di specie – , trasferibile o meno che fosse il paziente, i Giudici hanno ritenuto scattasse la competenza di altra articolazione sanitaria, e cioè, nella specie, dei medici del c.d. 118.
Anzi, assume in modo corretto una ripartizione di ruoli che, in genere, trova la sua ratio nell’esigenza di assicurare il miglior assolvimento delle funzioni all’interno di un’organizzazione complessa qual è il sistema sanitario, consentendo a ciascun operatore del settore di concentrarsi sui propri compiti specifici.
Distinzione che, inoltre, nei casi come quello di specie, risponde inoltre all’esigenza di evitare sovrapposizioni non soltanto inutili (il medico di base non essendo attrezzato per far fronte alle urgenze), ma anche potenzialmente dannose, ove – come ben possibile – foriere di ritardi e confusioni.


Il delitto di rifiuto di atti d’ufficio – ribadisce la Corte anche sulla base di precedenti giurisprudenziali – “ è integrato dalla condotta del sanitario in servizio di guardia medica che non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente nella persuasione “a priori” della falsità o enfatizzazione dei sintomi denunciati dal paziente, posto che l’esercizio del potere-dovere di valutare la necessità della visita sulla base della sintomatologia esposta, sicuramente spettante al professionista, è comunque sindacabile da parte del giudice al fine di accertare se esso non trasmodi nell’assunzione di deliberazioni ingiustificate ed arbitrarie”

Vieene specificato che il reato di rifiuto di atti d’ufficio non si riferisce al medico di base, bensi’ “alla differente figura professionale c.d. medico di guardia, oggi normativamente definito “medico del servizio di continuità assistenziale” a cui i vari accordi collettivi nazionali avvicendatisi nel tempo hanno – non per nulla - finora assegnato un obbligo di pronta reperibilità che, invece, non è previsto per il medico di assistenza primaria.”

La Cassazione respingeva quindi il ricorso e confermava la sentenza di Appello e l’ assoluzione del medico.

OSSERVAZIONI PRATICHE DA UN MEDICO PRATICO
- Il medico di famiglia NON e’ tenuto, genericamente, all’ obbligo di effettuare prestazioni urgenti e indifferibili a domicilio del paziente
- Tale obbligo sussiste invece per i medici a cio’ preposti dal SSN (Continuita’ Assistenziale o 118) (che possono anche esimersi ma che restano, in tal caso, contestabili e sub judice).
- Tale obbligo di intervento NON e’ connesso all’ esito della prestazione sanitaria (che costituisce un aspetto diverso), ma al rispetto della norma giuridica. Si puo’ incorrere nel reato di omissione o rifiuto anche in assenza di danno per il paziente.
- I medici di famiglia NON POSSONO pero’ esimersi dall’ intervento qualora le circostanze concrete (prossimita’ spaziale o necessita’ indifferibile) lo esigessero.

Quindi, molta cautela.

Regola da non dimenticare:
FARE SEMPRE ATTENZIONE ALLE CIRCOSTANZE CONCRETE!
E ricordare che anche un' assoluzione puo' comportare un calvario giudiziario della durata di anni!

La questione e’ stata gia’ dibattuta in altri articoli. Tenteremo poi di effettuarne un riepilogo generale.

Daniele Zamperini

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