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Sbagliare IBAN di un bonifico: puo’ esserci responsabilità anche della banca
Inserito il 15 settembre 2024 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Una importante sentenza in materia di responsabilità bancaria per accrediti eseguiti su IBAN errato per un errore del correntista non rilevato dalla Banca. Esiste la possibilita’, a determinate condizioni, di ricevere un risarcimento dalla Banca.
(Cass. n. 17415/2024)

I fatti:
un accredito bancario destinato ad estinguere un debito, essendo eseguito su un IBAN errato, non venne perfezionato e ci fu un mancato pagamento all’ effettivo beneficiario designato.
Quest'ultimo, essendo rimasto insoddisfatto, procedeva in giudizio contro la banca. Sosteneva in giudizio che la banca non si fosse accorta “della mancata corrispondenza tra l'identificativo unico (i.e. IBAN) riportato nel suo ordine di bonifico ed il nominativo del beneficiario ivi pure indicato": la colpa della banca consisteva nella mancata adozione delle necessarie procedure cautelative necessarie ad evitare l'errore.

I servizi di pagamento elettronici sono regolati, in Italia, da una serie di normative: (direttiva PDS (2007/64/CE) attuata in Italia con il d.lgs. n. 11/2010, poi modificata dalla Direttiva PSD2 (2015/2366/UE) e recepita con il d.lgs. n. 218/2017 ecc.). In particolare l'art. 24, co. 2 del d.lgs. n.11/2010, così come recepito nel d.lgs. n. 218/2017 stabilisce che la diligenza professionale "impone all'intermediario del pagatore di compiere tutti gli sforzi ragionevoli per recuperare le somme oggetto dell'operazione"

La faccenda, dopo complesse e contradditorie sentenze di merito, e’ finita in Cassazione.

La Corte ha affrontato la questione con un lungo e complesso esame delle normative attinenti sottolineando in conclusione l'obbligo di diligenza che grava sulla banca nell'esecuzione delle operazioni di pagamento.
La banca deve esercitare la massima attenzione e buona fede, con la necessita’ di adottare misure preventive e correttive adeguate, per evitare che errori nell'indicazione dell'IBAN possano pregiudicare il corretto esito dell'operazione.

La banca percio’ è responsabile nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto a causa di un accredito eseguito su un IBAN errato, a meno che non dimostri di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare l'errore o di essersi adeguatamente adoperata per consentire al pagatore di individuare il soggetto destinatario del pagamento, anche comunicando dati anagrafici o societari.

Le misure destinate all’ esonero delle responsabilita’ possono includere, oltre all'implementazione di sistemi di verifica automatica degli IBAN, anche la formazione del personale e la predisposizione di procedure interne volte a minimizzare il rischio di errori.
Esiste inoltre l'obbligo della banca di fare il possibile per consentire al pagatore di individuare il soggetto destinatario del pagamento, anche attraverso la comunicazione di dati anagrafici o societari che permettano di verificare la correttezza dell'IBAN indicato.

In sostanza quindi la sentenza impone agli istituti bancari di rivedere e rafforzare le proprie procedure interne per la gestione degli accrediti, la verifica degli IBAN e la comunicazione tempestiva di eventuali discrepanze al pagatore.
Mancanza di misure idonee puo’ comportare, per le banche, importanti responsabilita’.

Daniele Zamperini

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