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Sanzioni per violazione delle norma sulla privacy
Inserito il 28 febbraio 2002 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  



La tutela della riservatezza dell'individuo, con la legge 675/1996 "Legge Privacy", ha poi trovato un preciso fondamento normativo, con il DRP 318/1999 "Norme di Sicurezza della Privacy".

È utile riassumere le sanzioni che la legge prevede per eventuali violazioni; è da tenere presente che l' abolizione del Pretore ha portato tali violazioni nella competenza del Tribunale.


Omessa o infedele notificazione (art.34)
Competenza: Pretore, d'ufficio
Condotta: omessa, incompleta o non veritiera notificazione al Garante
Autore: chiunque vi sia tenuto
Aggravanti: -
Pena: reclusione da 3 mesi a 2 anni
Pena accessoria: pubblicazione della sentenza

Trattamento illecito di dati personali (art.35)
Competenza: Pretore d'ufficio
Condotta: salvo che integri reati più gravi, trattamento di dati personali in violazione degli articoli 7,20 e 27 al fine di trarre per sé o altro profitto o recare danno ad altri
Autore: chiunque
Aggravanti: - quando il fatto consiste nella comunicazione o diffusione - se dal fatto ne deriva nocumento
Pena: reclusione da 3 mesi a 2 anni o reclusione da 1 a 3 anni
Pena accessoria: pubblicazione della sentenza

Trattamento illecito di dati personali (art.35)
Competenza: Pretore d'ufficio
Condotta: salvo che integri reati più gravi, trattamento di dati personali in violazione degli articoli 21,22,23, 24 e 28 al fine di trarre per sé o altro profitto o recare danno ad altri
Autore: chiunque
Aggravanti: se dal fatto ne deriva nocumento
Pena: reclusione da 3 mesi a 2 anni o reclusione da 1 a 3 anni
Pena accessoria: pubblicazione della sentenza

Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati (art.36)
Competenza: Pretore d'ufficio
Condotta: omessa adozione delle misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali
Autore: chiunque vi sia tenuto
Aggravanti: se dal fatto ne deriva nocumento
Pena: reclusione fino ad 1 anno o reclusione da 2 mesi a 2 anni
Pena accessoria: pubblicazione della sentenza

Inosservanza dei provvedimenti al Garante (art.37)
Competenza: Pretore d'ufficio
Condotta: mancata osservanza del provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli artt.22 e 29
Autore: chiunque vi sia tenuto
Aggravanti: -
Pena: reclusione da 3 mesi a 2 anni
Pena accessoria: pubblicazione della sentenza.

Fonte: http://www.confesercentire.org/


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