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Ci risiamo: l’ambiguo valore legale delle linee-guida
Inserito il 17 gennaio 2025 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

La Cassazione (n. 40316 del 4-11-2024) ha ribadito un indirizzo gia' consolidato: il medico ha il dovere di discostarsi dalle linee guida se le condizioni del paziente e le buone prassi lo richiedono.
Tra l’ incudine e il martello...

I fatti:
Un medico veniva rinviato a processo per il delitto di omicidio colposo, in cooperazione colposa con altro sanitario, avendo cagionato la morte del nato di una paziente.
Per l’ accusa il medico “non valutava correttamente i segni clinici e lo stato della paziente, già cesarizzata due volte con algie pelviche, omettendo di predisporre ed eseguire in maniera costante il controllo cardiotocografico e il monitoraggio della ripresa del travaglio”.

L’ imputato sosteneva di essersi attenuto scrupolosamente alle indicazioni delle linee-guida; tale circostanza, in base all'art.3 della c.d. Legge Balduzzi (all'epoca in vigore) avrebbe qualificato le eventuali mancanze come “colpa lieve”.
In verita, pero’ la Legge Gelli-Bianco (l. 24/2017) specificava che gli esercenti le professioni sanitarie sono obbligati ad attenersi alle raccomandazioni previste dalle linee guida "salve le specificità del caso concreto".
Il medico veniva percio’ dapprima assolto in primo grado; la sentenza poi veniva ribaltata in appello, con condanna.

Finiti in Cassazione la Corte ribadiva, sulla base di una consolidata giurisprudenza, che il rispetto delle linee non determina di per sé l'esonero della responsabilità penale del sanitario, il quale deve sempre accertarsi se il quadro clinico del paziente impone un percorso terapeutico diverso.
Le linee guida non scostituiscono uno "scudo" contro ogni responsabilita’.

"Il rispetto delle linee guida che, a causa delle condizioni del paziente, si rivelino inadeguate al caso, così suggerendo altra terapia secondo buona prassi medica, non esonerano il sanitario da colpa grave in caso di morte."

Il medico veniva quindi definitivamente condannato.

Riflessioni di un medico pratico:
Non e’ possibile negare, in fondo, una importante coerenza nell’ enunciazione di tali criteri, tuttavia va attentamente considerato il fortissimo disagio degli operatori sanitari in quanto e’ molto facile valutare “col senno di poi”, ad esito conclamato e dopo approfondite e prolungate consultazioni di tomi enciclopedici o di esperti specializzatissimi, le condotte prese in un momento di emergenza e di precarieta’…

C’e’ solo la speranza nella ragionevolezza dei giudicanti, che tengano conto di tutti i fattori, altrimenti chi salvera’ il povero sanitario stretto tra l’ incudine delle linee-guida e il martello sempre incombente del “caso particolare”?

Daniele Zamperini

http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=2422

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