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Pubblicita’ sanitaria non trasparente: condanna |
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Inserito il 01 febbraio 2025 da admin. - professione - segnala a:
Apprendiamo dalla stampa che la Cassazione (n. 25820/2024) conferma la sanzione inflitta ad un odontoiatra che proponeva con pubblicita’ ingannevole sconti non specificati e dispositivi su misura non consentiti.
Un odontoiatra, gia’ sanzionato in passato, veniva nuovamente sanzionato dal suo Ordine per aver leso il decoro professionale attraverso messaggi pubblicitari non trasparenti e veritieri. I mezzi pubblicitari erano consentiti, ma effettuavano pubblicita’ esprimendosi in modo improprio e incompleto, con concetti non trasparenti e mancanti di veridicita’. La sanzione consisteva nella sospensione dall'esercizio professionale per quattro mesi.
L’ odontoiatra ricorreva in appello e poi, dopo conferma della condanna, in Cassazione.
La Suprema Corte confermava la condanna rimarcando che il professionista “attraverso l’utilizzo di volantini, cartelloni pubblicitari stradali o litografie affisse sul retro di mezzi pubblici per il trasporto urbano, in cui campeggiava, con la mera indicazione di un numero verde, il nome della società “Dental Più”, a lui riconducibile e in realtà non autorizzata e inattiva; vi si pubblicizzava la realizzazione di impianti, corone e protesi mobili” (dispositivi medici su misura, la cui pubblicità al pubblico è vietata).
Inoltre anche la grafica era ingannevole: “la grafica delle litografie e dei volantini e dei cartelloni era tale da far risaltare ed enfatizzare il dato economico e il contenuto risultava equivoco e suggestivo tale da attrarre la clientela con costi molto bassi, incompatibili con la dignità e il decoro della professione; per esempio, erano utilizzati termini quali ‘servizio low cost’ e ‘gratis’ che avevano carattere prettamente commerciale, tendenti a persuadere il possibile cliente attraverso concetti comunicativi emozionali, basati su elementi eccedenti l'ambito informativo previsto dal Codice deontologico e che concretizzavano un tentativo di accaparramento di clientela attraverso un mezzo illecito, con un immagine ridicolizzante la professione”.
Viene rimproverata “la prospettazione di sconti non meglio specificati e non parametrati a un prezzo base, modalità questa indispensabile a tutelare il consumatore e a indirizzarlo sulla base di una scelta libera e consapevole, così disattendendo la ratio della normativa in materia pubblicitaria”.
La pubblicita’ informativa, conclude la Corte, “deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo di segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria”.
Commento personale: inutile soffermarci sull’ aspetto della comunicazione “fasulla”, di cui abbiamo parlato in diversi articoli precedenti. Pero' in questo caso, a differenza di altre occasioni, la Autorita’ sono intervenute, difendendo gli inconsapevoli utenti. Il consiglio per i colleghi e' quello di vagliare con molta attenzione i loro messaggi agli utenti rimanendo rigorosamente, senza errori commessi magari per distrazione, nell' ambito della legge e della deontologia.
Daniele Zamperini
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