|
|
|
 |
I genitori non sempre rispondono del fatto gravissimo causato dal minore |
 |
 |
Inserito il 28 marzo 2025 da admin. - professione - segnala a:
Disposta l’ archiviazione del procedimento giudiziario a carico del genitore di un minore di 5 anni che, investendo un’ anziana con la sua bicliclettina, ne provocava il decesso. Sono state escluse responsabilita’ per omessa sorveglianza, diversamente da altri casi avvenuti in passato. (Trib di Milano 10/12/2024)
I fatti: un genitore accompagnava in un giardino pubblico il figlio di 5 anni insegnandogli ad andare in bicicletta-giocattolo senza le rotelle laterali, facendogli compiere piu’ volte il giro del giardino camminandogli sempre a fianco. Durante uno di questi giri, mentre incociavano un’ anziana, il bambino scartava bruscamente urtandola e facendola cadere.
Subito soccorsa dal padre stesso del bambino e da altri passanti, l’ anziana, pur non accusando gravi malesseri, veniva accompagnata in ospedale dove pero’, a seguito di un repentino aggravamento, veniva a mancare.
Si inizava una procedura di indagine per valutare l’ ipotesi di reato per omessa sorveglianza verso il padre (e anche verso la madre, pur non essendo questa presente al fatto) in quanto rivestivano una posizione di garanzia verso il minore.
Il PM, chiedeva l’ archiviazione del caso, criticando (forse amaramente) che “In tale situazione, l'attribuzione della colpa all'indagato sembra avere come sfondo un contesto dove tutto è prevedibile ed evitabile e dove ogni disgrazia si trasforma in ingiustizia, con conseguente rifiuto del concetto di "fatalità" e ricerca di una colpa ad ogni costo”.
Sia il PM che il GIP concordavano quindi per l’ archiviazione, non riscontrando estremi di responsabilita’ penale per omessa sorveglianza a carico dei genitori.
Il GIP osserva innanzitutto che “perché possa ritenersi configurata un’ipotesi di responsabilità in forma omissiva ex art. 40 cpv debba individuarsi in capo all’autore del reato… l’effettiva possibilità di intervenire al momento del fatto per impedirne o scongiurarne la verificazione“.
Cio’ scongiurava automaticamente la responsabilita’ a carico della madre (assente al fatto) ma anche per il padre in quanto dalla ricostruzione del fatto “non si evince che sia stato posto in essere un comportamento imprudente, imperito o negligente dal padre il quale, anzi, accompagnando il bambino con la bicicletta e standogli al fianco, non è riuscito, in un momento in cui, in modo assolutamente repentino e imprevedibile, lo stesso ha sbandato e gli è sfuggito dal controllo, a impedire il fatto per come verificatosi… il padre, accortosi dello sbandamento del minore, non è riuscito a porre in essere la condotta che avrebbe evitato il verificarsi dell’impatto letale tra la bicicletta guidata dal figlio e la sig.ra, pur trovandosi a fianco del bambino“.
L’ accaduto era sintomatico “della repentinità dello sbandamento che si è verificato in modo improvviso, non prevedibile né prevenibile“.
Per rafforzare l’ assenza di una ragionevole previsione di condanna, il Giudice richiama, proprio per marcarne la differenza, un caso precedente in cui la Cassazione (43386/2010) aveva invece confermato la condanna del genitore di un minore che, alla guida di una mini-moto elettrica, aveva urtato un altro minore, cagionandogli lesioni personali. In questo caso il Tribunale aveva rimarcato che il padre “doveva ritenersi responsabile, in quanto non aveva adeguatamente vigilato sulla condotta del figlio che si trovava a bordo di un veicolo elettrico, ed anzi, sollecitato da alcuni presenti nel parco che lamentavano preoccupazione per come veniva guidata la mini-moto, se ne disinteressava”.
Che dire? Chi scrive non puo’ che essere d’accordo con la decisione dei magistrati ritenendo che si sia trattato, in effetti, solo di una imprevedibile, inevitabile e incolpevole fatalita’.
Va messo in luce pero’ il peso che le diverse circostanze concrete dei diversi casi possono rivestire: in certe circostanze i genitori possono essere chiamati a risponderne anche penalmente.
Anche se sarebbe ovvio, e’ fondamentale ricordare ai genitori l’ obbligo di un assiduo controllo dei minori, specialmente in considerazione dei numerosi fatti violenti che li coinvolgono quasi quotidianamente.
Daniele Zamperini
|
 |
 |
Letto : 3536 | Torna indietro | | |
|
 |
 |
 |
 |
|
|
|