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E’ necessario prevedere l'imprudenza altrui, per essere esenti da colpa
Inserito il 01 settembre 2025 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

L'utente della strada puo’ essere chiamato a rispondere anche della colpa altrui se l'imprudenza del terzo rientra nei limiti della prevedibilita’, anche se per il comune cittadino la cosa puo’ apparire ostica. (Cass. n. 23939/2025)

Normalmente nel caso della circolazione stradale ci si basa sul principio di affidamento. Esso si basa sulla regola per cui ogni utente della strada può confidare che gli altri rispettino le norme di prudenza e diligenza, regolandosi di conseguenza.
Tuttavia tale principio non e’ assoluto e trova un limite nel dovere di prevenire i rischi che derivano da condotte imprudenti prevedibili di terzi.

Secondo la Cassazione percio’ l'utente della strada deve fare riferimento non solo alle regole di cautela, ma anche alle circostanze concrete della situazione, tenendo conto della possibilità che altri conducenti possano agire con imprudenza.

In particolare, la Corte ha affermato che: "l'utente della strada è responsabile del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità, in tal modo venendosi a temperare, in materia di circolazione stradale, il principio dell'affidamento".

Ne consegue che la responsabilità, anche nel caso si tenga un comportamento prudente, si estende anche anche al guidatore “virtuoso” nel caso che non adotti misure idonee a fronteggiare situazioni di pericolo che si presentino come ragionevolmente prevedibili.

L'utente della strada deve quindi:
- valutare attentamente le condizioni del traffico;
- prevedere condotte di guida imprudenti o distratte se compatibili con le circostanze di tempo e luogo;
- adottare misure di prudenza idonee a prevenire incidenti.

La prevedibilità del comportamento altrui diventa così il parametro decisivo per stabilire la colpa.

Riflessioni personali di un ingenuo:
Anche se il principio puo’ apparire di per se’ corretto e in teoria condivisibile, chi scrive sente vacillare, in questo modo, la “certezza del diritto” nel settore della circolazione stradale. In effetti sembra troppo soggettiva e aleatoria la valutazione della “prevedibilita”.
Questo anche senza alludere a certe localita’ in cui, ad esempio, i semafori hanno un valore solo relativo, e le precedenze vanno “concordate” volta per volta, magari, ad insaputa dei forestieri… (1)

A parte quindi i casi piu’ eclatanti e’ prevedibile che si inneschino innumerevoli contestazioni basate sulla supposta prevedibilita’ altrui dei comportamenti scorretti dei singoli…

Daniele Zamperini

(1) http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=697

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