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La struttura non risponde dei danni causati dal medico affittuario |
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Inserito il 23 gennaio 2026 da admin. - professione - segnala a:
La struttura privata che abbia concesso in locazione alcuni suoi immobili ad un medico non risponde dei danni professionali da lui causati al paziente (Cass. n. 8163/2025)
I fatti: A seguito di danni alla vista secondari ad un intervento laser agli occhi la paziente citava in giudizio il medico che a sua volta, ha chiamato in causa la Casa di Cura (proprietaria dei locali e della strumentazione chirurgica).
I giudici di merito avevano ritenuto la struttura "responsabile" dell'errore del medico e condannato la clinica "a tenere indenne" il sanitario "limitatamente alla metà" di quanto da quest'ultimo dovuto a titolo di risarcimento riconducendo il contratto di locazione intercorrente tra la struttura e i medici nel paradigma normativo del "contratto di spedalità con effetti protettivi a favore del terzo" affermando che "a fronte del pagamento del corrispettivo, sorgono a carico della clinica obblighi di tipo alberghiero, di messa a disposizione del personale, di fornitura delle strumentazione necessaria, nonché di quanto necessario anche a far fronte all'insorgere di eventuali complicazioni".
La Corte d’appello specificava anche che "sebbene tra la struttura ed il medico non esista rapporto di lavoro subordinato, quando il chirurgo opera all'interno della clinica assume la veste di ausiliario necessario della struttura stessa".
La Casa di Cura sosteneva invece che i sanitari intervenuti, pur avendo utilizzato i locali (e la strumentazione) loro concessi dalla struttura, non avevano con la stessa alcun rapporto professionale idoneo a renderla responsabile del loro operato.
La Cassazione accolse le argomentazioni della Casa di Cura stabilendo quindi che "la struttura sanitaria che abbia concesso in locazione alcuni suoi immobili e la relativa strumentazione sanitaria ad un medico non risponde dei danni da quest'ultimo causati ad un paziente".
Questo perche’ il contratto con effetti protettivi a favore del terzo era uno schema "utilizzato in passato dalla giurisprudenza ma non più seguito dalla Corte di Cassazione” in quanto "la responsabilità della struttura… presuppone che vi sia un rapporto di tipo professionale tra i due, ossia che il medico collabori con la struttura, in forma autonoma o dipendente, alla prestazione", occorrendo "un titolo perchè essa risponda del fatto del medico.
Anche l’ uso della strumentazione fornita dalla struttura non cambia la situazione in quanto "il fatto che siano locati anche gli strumenti non rende la Casa di Cura responsabile dell'operato di chi quegli strumenti utilizza".
In conclusione la Corte enuncia il "principio di diritto" secondo cui "la struttura sanitaria che abbia concesso il locazione alcuni suoi immobili ad una società di medici non risponde dei danni causati da uno di questi ad un paziente, in quanto il rapporto di locazione tra una struttura ed un medico, ed a maggior ragione tra una struttura ed una società di medici, non comporta che la prima debba rispondere degli errori professionali dei secondi".
In definitiva, anche a seguito delle modifiche all'introduzione della Legge Gelli, la responsabilita’ va attribuita a seconda del tipo di rapporto intercorrente tra il medico e la struttura nella quale opera.
Infatti la la Casa di Cura risponderà della condotta dolosa o colposa del sanitario qualora abbia assunto una diretta obbligazione nei confronti del paziente o il medico abbia agito all'interno della stessa in virtù di un vincolo che la renda partecipe dell'attività,
Il medico, invece, risponderà personalmente dei danni al paziente ove abbia operato in modo autonomo, stipulando un accordo diretto con lo stesso.
Nel caso in oggetto il sanitario aveva preso esclusivamente "in locazione" i locali, pur completi della strumentazione medica, senza che sussistesse alcun rapporto collaborativo con la struttura; percio’ nessuna responsabilità puo’ essere a quest'ultima attribuita in ordine all'operato del medico.
Daniele Zamperini
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