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L’ errore sanitario non comporta automaticamente un risarcimento
Inserito il 27 gennaio 2026 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Non basta al paziente dimostrare che il medico ha commesso un errore o una negligenza, per pretendere un risarcimento. Occorre dimostrare la connessione causale con i postumi di danno (Cass. n. 34073/25)


I fatti:
I familiari di un paziente deceduto dopo un intervento chirurgico avevano chiesto il risarcimento dei danni sostenendo che il decesso fosse conseguenza di una condotta sanitaria imperita, in particolare per il ritardo nell’esecuzione dell’intervento.

Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’appello avevano respinto la domanda, pur riconoscendo l’ errore sanitario ma ritenendo non dimostrato il nesso di causalità tra il comportamento dei sanitari e la morte del paziente.

I familiari ricorrevano in Cassazione che pero’ confermava integralmente quanto stabilito dai Tribunali di merito in quanto, viene sottolineato, nei giudizi di responsabilità medica e’ onere del paziente dimostrare che la condotta del sanitario sia stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno. Quando la ricostruzione del nesso causale rimane “assolutamente incerta”, la domanda non può che essere rigettata, anche in presenza di una accertata imperizia del comportamento sanitario.

Le Consulenze Tecniche avevano escluso la possibilità di stabilire un collegamento causale certo tra l’errore dei sanitari e l’esito letale per cui, sottolinea la Corte, la responsabilità non può fondarsi su una mera valutazione astratta o su ipotesi non supportate da un solido giudizio probabilistico.

Tale indirizzo giurisprudenziale era gia’ stato espresso in precedenza, ma la sentenza attuale rafforza ulteriormente le garanzie per le strutture e i professionisti sanitari, e al tempo stesso impone a chi agisce in giudizio un onere probatorio particolarmente rigoroso.

Daniele Zamperini

https://storagehub.homnya.net/cmsimage/2026/01/ordinanza-Cassazione-n.-34073-2025.pdf

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