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Il sovraccarico di lavoro non basta a escludere la responsabilita’ medica
Inserito il 22 giugno 2026 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Tranne casi straordinari, il sovraccarico di lavoro non può essere invocato come “scusante” di colpevolezza del medico in caso di errore che arrechi danno al paziente. (Cass. n.17569 del 2026).

Un medico di Pronto Soccorso era stato condannato dalla Corte di merito per la morte di una paziente a causa di una diagnosi errata (aver confuso “una sindrome coronarica acuta” con una “mialgia dorsale diffusa” nonostante l’elettrocardiogramma avesse evidenziato “segni tipici di una stenosi critica dei vasi coronarici”) omettendo quindi le eventuali altre possibili misure che avrebbero impedito l’esito infausto: ricerca di enzimi cardiaci o trasferimento della donna nel reparto di cardiologia ove la paziente avrebbe potuto essere sottoposta a coronarografia e angioplastica con eventuale apposizione di stent.

Il medico presentava ricorso in cassazione sostenendo che:
- il giorno dell’evento “era reduce da un turno lavorativo protrattosi per due giorni consecutivi, senza personale di supporto che lo coadiuvasse nell’attività di pronto soccorso”, dimodoché sarebbe stato applicabile lo “scudo penale” introdotto dall’articolo 3 bis del decreto legge n. 44 del 2021 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, che illustrava i criteri con cui poteva essere attenuata la colpa del sanitario);
- il marito della paziente non avrebbe comunicato le patologie pregresse della signora, tra cui una cardiopatia, motivo per quale l’anamnesi sarebbe incompleta.

La Cassazione respinge il ricorso confermando la sentenza del Tribunale chiarendo che il medico nel suo ricorso:

- “non chiarisce in qual modo le condizioni di servizio avrebbero impedito la lettura di un tracciato elettrocardiografico che evidenziava segni chiaramente compatibili [di] infarto miocardico acuto in atto”)
- i dati emersi dall’ECG imponevano “l’immediata attivazione del protocollo per infarto miocardico acuto, a prescindere dalla storia clinica riferita dal paziente o dai suoi familiari”;
- l’articolo 3 bis del decreto legge n. 41 del 2021 (invocato dalla difesa) circoscrive la punibilità per i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi dal personale sanitario “ai soli casi di colpa grave, ma entro un perimetro rigorosamente definito: i fatti devono essere collocati temporalmente durante lo stato di emergenza epidemiologica [e] presentare un nesso eziologico con le condizioni straordinarie determinate [dalla] pandemia”;
- non sussistevano elementi che riportassero le omissioni del medico “a condizioni di emergenza assimilabili alla normativa anticovid , che presuppone un rapporto causale tra evento avverso e contesto straordinario (conoscenze scientifiche limitate sul fenomeno pandemico, impiego di personale non specializzato), e non già la sola fatica individuale o l’ordinario sovraccarico di turno”.

Da qui la decisione della Suprema Corte: il ricorso si risolve in una “doglianza generica” perché non fornisce le ragioni che avrebbero impedito l’effettuazione delle attivita’ “prive di complessità e, soprattutto, imposte dalla funzione di pronto soccorso svolta dall’imputato”.

Osservazioni personali:
al di la’ del caso specifico, il medico (soprattutto di P.S.) deve tenere ben presente che le varie normative possono offrire esenzioni o attenuanti per gli errori commessi per imperizia ma non per quelli in cui viene riconosciuto un comportamento negligente.
Tener presente: in medicina la negligenza non viene perdonata MAI !

Daniele Zamperini


https://www.ilsole24ore.com/art/colpa-medica-cassazione-esclude-scusante-sovraccarico-lavoro-AIlRIxfD


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