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Perdita del feto per colpa medica: i criteri del risarcimento |
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Inserito il 13 agosto 2026 da admin. - professione - segnala a:
La perdita del feto causata da colpa medica va risarcito come danno da perdita del rapporto parentale e non come danno potenziale da mera aspettativa: se una condotta erronea del sanitario provoca la morte del concepito, il danno deve essere valutato e liquidato come nel caso di perdita di un bambino gia’ nato (Cass. III Civ. 26826/2025)
I fatti: Una donna giunta alla 41ª settimana di gravidanza era stata ricoverata con segni evidenti di sofferenza fetale, tuttavia il parto cesareo venne ritardato oltre il tempo utile con morte del feto per grave asfissia perinatale. In Tribunale il giudice di primo grado aveva riconosciuto il danno da perdita del rapporto parentale e liquidato un importo conforme alle Tabelle milanesi. In Appello invece il risarcimento veniva ridotto drasticamente, qualificando la relazione affettiva come “potenziale” proprio perché il bambino non era nato vivo.
La Cassazione ribaltava ancora la sentenza affermando che la relazione affettiva si forma già durante la gravidanza, con impatti emotivi e dinamico-relazionali concreti.
La decisione della Suprema Corte si fondava su un quadro normativo consolidato: -La Costituzione (artt. 2 e 31 ) tutela i diritti dell’ uomo e la genitorialita’ - La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo all’ art. 8 riconosce il diritto al rispetto della vita privata e familiare - La Corte Costituzionale con la sentenza n. 27/1975 ha riconosciuto una specifica posizione giuridica al concepito, pur senza attribuirgli piena capacità giuridica.
In concreto, quindi, sia la legge italiana che i trattati internazionali accettano che esista un legame affettivo con valore giuridico tra genitori e concepito che, se lacerato per colpa di un sanitario, si configura un pregiudizio reale e risarcibile e non un solo danno “ipotetico”.
Per l’ entita’ del risarcimento la Corte non ha indicato perametri precisi validi per tutti i casi; tuttavia non viene giudicata ammissibile una riduzione automatica del danno non patrimoniale basata esclusivamente sul fatto che il concepito non sia nato… Sara’ il giudice a valutare caso per caso, basandosi preferibilmente sulle tabelle milanesi.
E’ evidente che a questo punto la valutazione della responsabilita’ sanitaria puo’ venire ad essere piu’ gravosa. E’ fondamentale per i sanitari valutare l’ idoneita’ della copertura assicurativa e documentare con precisione l’ osservanza dei protocolli.
Importante la tenuta inattaccabile della documentazione clinica.
Tutto questo nella speranza che eventi cosi’ tragici non dipendano MAI da colpa dei sanitari.
Daniele Zamperini
https://www.quotidianosanita.it/sanitassicura/perdita-del-feto-e-colpa-medica/
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