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NON SEMPRE E' DIFFERIBILE LA PENA PER I MALATI DI AIDS
Inserito il 30 novembre 2002 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Le facilitazioni che la legge concede ai malati di AIDS in merito al differimento della pena detentiva non sono "automatiche" e conseguenti al solo fatto di essere malati di tale malattia, ne' che tale malattia abbia, astrattamente, una prognosi infausta, ma devono essere condizionate ad una situazione di gravita' clinica tale da rendere concretamente incompatibile il regime carcerario con tale condizione.

I Fatti:
A.M., già ristretto in regime di detenzione domiciliare, chiedeva al Tribunale di Sorveglianza di Roma il differimento obbligatorio della pena in base all'art. 146 co. 1 n. 3 c.p a causa delle sue condizioni di salute, essendo affetto da AIDS.
Con ordinanza 6/6/2001 ril Tribunale rigettava l'istanza osservando in particolare che pur essendo l'A. ammalato in modo grave di AIDS con stadio attuale di malattia classificabile nella categoria B2, non ricorreva nel caso di specie l'ipotesi di rinvio obbligatorio della esecuzione della pena in quanto dalle relazioni sanitarie in atti non risultava che lo stesso si trovasse in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più ai trattamenti terapeutici a lui praticati. Pertanto, il Tribunale riteneva opportuna la prosecuzione della detenzione domiciliare in considerazione del fatto che 1'A. aveva la necessità di mantenere costanti contatti con i presidi sanitari territoriali.
Contro la predetta ordinanza l' interessato proponeva ricorso deducendo in particolare che, una volta accertato che esso ricorrente era affetto da HIV in stadio avanzato con prognosi infausta "quoad vitam", doveva ritenersi l'incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, per cui ricorreva l'ipotesi del rinvio obbligatorio della esecuzione della pena prevista dall'art. 146 co. 1 n. 3 C.P..
La Cassazione respingeva il ricorso sottolineando che il Tribunale aveva ritenuto, in base ad elementi specifici ( relazioni sanitarie) che le condizioni di salute del ricorrente non fossero tali da integrare l'ipotesi di rinvio obbligatorio della esecuzione della pena, e che tale decisione, basata su elementi di fatto, si sottraesse al giudizio di legittimita'.
Il ricorrente era' altresi' condannato al pagamento delle spese di giudizio.

Cassazione I Penale n. 24048 del 21 giugno 2002

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