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Il Giudice non e' obbligato ad accettare la certificazione medica (sentenza)
Inserito il 30 aprile 2000 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Dibattimento - Impedimento a comparire dell’imputato - Certificato medico - Potere del giudice di disattendere la certificazione - Sussistenza. (C.p.p. art. 486).


CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18 febbraio 1998, n. 1938 - Pres. Dinacci - Rel. De Maio - P.M. De Nunzio (conci. diff.) - Cannata.

Il giudice, nel valutare la prova dell’impedimento dell’imputato a comparire, puo' disattendere la certificazione sanitaria che, parlando di necessità solo di cura e riposo, non esprime in alcun modo una situazione di legittimo impedimento a comparire (nella specie la Corte ha ritenuto non sufficiente a provare l’assoluto impedimento a comparire la certficazione attestante " bronchite cronica con ripetuti episodi di broncospasmo").

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