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Pedofilia, un problema da affrontare con serenità

Categoria : scienze_varie
Data : 27 aprile 2001
Autore : admin

Intestazione :

(Di Daniele Zamperini )



Testo :

Definiamo la pedofilia:
Dal punto di vista etimologico la parola pedofilia esprime "amore per i bambini". Non sono pochi gli esempi storici e letterari portati ad esempio di un rapporto privo di connotazioni patologiche. A questo significato si rifanno percio' gli interessati allorche' vengano loro contestati atti e atteggiamenti sessuali verso i bambini, tuttavia nei tempi moderni il termine ha assunto decisamente connotati negativi e criminali. In effetti il campo della pedofilia e’ stato ristretto alla sola attrazione erotica che spesso viene associata, nel comune sentire, (ma spesso a torto), ad azioni obbligatoriamente violente (L. Tondo, 2000).
Secondo il DSM IV la pedofilia riguarda individui di almeno 16 anni che si intrattengono sessualmente con minori di 13 anni e con una differenza di eta’ di almeno 5 anni e che manifestino attrazione solo con bambini (tipo "esclusivo") o anche verso adulti (tipo "non esclusivo". Tranne i casi in cui il disturbo e' associato a Sadismo sessuale, il soggetto puo' essere attento ai bisogni del bambino per ottenerne l' affetto e la fedelta'. I soggetti affetti da questo tipo di anomalia sono attratti particolarmente dai bambini prepuberi.
Il DSM IV non inserisce la pedofilia tra le vere e proprie malattie mentali ma tra le "parafilie", termine che esprime un disturbo dell’eccitazione sessuale la quale e' resa possibile soltanto con stimoli non convenzionali. A tale categoria appartengono, ad esempio, il feticismo, l’esibizionismo, il voyeurismo, il sadismo ecc.
Perche’ si trovi di fronte a una parafilia "vera" occorre che questi disturbi siano indispensabili per l’eccitazione sessuale, siano sempre incluse nell’attivita’ sessuale stessa e creino un disagio clinicamente significativo o una compromissione dell’area sociale, lavorativa o di altre aree importanti del funzionamento.
Sono percio' da tenere ben distinte dall' uso non patologico di fantasie, fenomeno che comporta uno stimolo per l’eccitazione sessuale spesso presente in soggetti del tutto normali, privi di tratti parafilici.
In altre parole le fantasie, i comportamenti e gli oggetti sono da considerare parafilici solo quando inducano un disagio clinicamente significativo o una menomazione (se ad esempio sono vincolanti per il compimento dell' atto sessuale, esitano in disfunzioni sessuali, richiedono partecipazione di soggetti non consenzienti, portano a complicanze legali, interferiscono con le relazioni sociali). Sono da considerare invece varianti normali allorche’ si risolvano in una fantasia eccitante ma non coinvolgente problemi particolari. In forme mitigate, non esclusive, simboliche o fantasiose tutti possono avere uno o piu’ tratti parafilici.
La pedofilia coinvolge soprattutto soggetti maschili: le donne affette da questo disturbo (che pure esistono) generalmente non si considerano ne' vengono considerate pedofile.

Le manifestazioni:
I soggetti affetti da pedofilia per la maggior parte sfogano i loro istinti limitandosi a spogliare il bambino, a guardarlo, mostrarsi, a masturbarsi ecc., in una parte dei casi invece sottopongono il bambino a veri e propri rapporti sessuali.
L' aspetto "violenza" non e' tuttavia da sottovalutare: Kinsey (1950) rilevava che il 24% di donne bianche riferivano forme diverse di abuso sessuale; il 12% addirittura prima dei 14 anni. Landis (1950) confermava che il 16% delle studentesse intervistate avevano subito contatti sessuali abusivi da un adulto prima dei 14 anni. Altri studi piu' recenti confermano (all' incirca) tali percentuali.
In Francia uno studio epidemiologico concludeva con una percentuale di un caso ogni centocinquanta bambini di eta' inferiore ai 6 anni, per una cifra globale stimata intorno ai 30.000 casi/anno. In Italia i casi denunciati per violenze su minori (fino ai 17 anni) sono stati 1.151 nel 1996; 1.582 (+ 37%) nel 1997.
Occorre pero' considerare come queste cifre siano basate su concetti "estensivi" in quanto comprendenti forma di "abuso all' infanzia" diverse comprendendo, secondo i dettami del Consiglio d' Europa, "gli atti e le carenze di cure che turbano gravemente il bambino, attentando alla sua integrita' corporea, al suo sviluppo fisico, psichico, intellettivo e morale, le cui manifestazioni sono la trascuratezza e/o lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di altri che hanno cura del bambino". Vengono considerate percio' anche forme di maltrattamento puro e semplice, privo di ogni connotazione sessuale.
E’ noto da diverse ricerche come la pedofilia si manifesti prevalentemente nella ristretta cerchia familiare: nel 90% dei casi (variabili, secondo le statistiche tra l’84 e il 98%) la pedofilia cresce e sviluppa nell’ambito dei rapporti interfamiliari, con padri che abusano dei figli (soprattutto figli di primo letto della moglie) o sposano appositamente donne con figli di cui poi abusano; scambiano o prestano i figli con altri genitori pedofili, e cosi’ via. L' 8% degli abusi e' compiuta da persone esterne ma conosciute dalla famiglia (vicini di casa, insegnanti, amici di famiglia); solo il 2% dei casi chiama in causa persone totalmente estranee (PACSE - Project Against Child Exploitation - 1998). La "caccia all' untore", la guerra santa scatenata nei giardinetti, sulle spiagge, su Internet sembrano appartenere piu' ad un gigantesco e imbarazzato meccanismo di rimozione (con trasferimento del problema in ambiente "lontano"), che ad una oggettiva realta'.
E’ possibile che fantasie pedofile siano molto piu’ diffuse di quanto si immagini, visto l’ampio mercato di materiale pornografico coinvolgente minori. In questo caso pero’ si tratta di fantasie tenute nel chiuso della propria abitazione e celate ai piu’, di soggetti che si limitano a masturbarsi stimolando le fantasie con immagini rispondenti al loro impulso segreto.
In effetti e' stato sostenuto da diversi autori che la liberalizzazione della pornografia avrebbe diminuito l' incidenza di reati sessuali, in quanto la soddisfazione "allucinatoria" di certi impulsi istintuali puo' costituire in parte un mezzo per scaricare il bisogno di fantasia e di evasione, incanalando l' eccesso di aggressivita' in una direzione fantasmatica, anziche' realistica (Riva, 1989).
Il pedofilo "vero" giustifica spesso l' atto sessuale con il proposito di intenti "educativi" o con la descrizione del rapporto affettivo creato tra essi e il bambino-vittima. Chi se la sente, puo' rileggersi i monologhi di Humbert Humbert, il protagonista di Lolita. E’ ovvio comunque che la pedofilia come tale sia un argomento di interesse psichiatrico piu’ che giudiziario. Si tratta infatti di persone affette da turbe psichiche talvolta di notevole importanza, che andrebbero trattate dal punto di vista medico e solo eccezionalmente considerati dei veri e propri criminali. Si e' invece creato un clima di astio e diffidenza essendosi ormai creato il connubio, effettuato soprattutto dai mass media, di pedofilia e violenza criminale.
L’eccessiva sensibilizzazione al fenomeno ha poi comportato un aspetto meno noto ma in costante crescita: le denunce di pedofilia verso persone innocenti che vengono a essere rovinate nell’onore e segnate per tutta la vita, talvolta distrutte fino al suicidio. Non sono rari i casi in cui le affettuose e innocenti effusioni di un genitore, di un nonno, o semplicemente di un essere umano in vena di tenerezze hanno scatenato una reazione durissima e sproporzionata, ne' sono rare le donne, che, in occasione di un contrasto con il marito, magari in corso di divorzio per propria colpa, hanno pensato bene di forzare la resa del coniuge con accuse di questo genere, certe di un appoggio acritico e incondizionato, indipendente dalla realta' dei fatti, di tutte le strutture sociali.
Il meccanismo con cui tali accuse possono essere sostenute e alimentate viene spiegato in seguito.

La normativa:
E' stata approvata in Italia la legge 3 Agosto 1998 n. 269 (norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quale nuove forme di riduzione in schiavitu’) che introduce importanti modifiche nel codice penale:

Pena da 3 mesi a 6 anni (piu' multa) per chiunque compia atti sessuali (in cambio di denaro o altra utilita' economica) con un minore di eta' compresa tra i 14 ed i 16 anni. La pena e' ridotta di un terzo se il colpevole e' minorenne.
Pena da 6 a 12 anni (piu' multa) per chiunque induca , favorisca o sfrutti la prostituzione di un minorenne (18 anni), o sfrutti minori al fine di esibizioni pornografiche o produzione di materiale pornografico, o commerci tale materiale pornografico, o per gli organizzatori o propagandisti di "turismo sessuale"
Pena da 1 a 5 anni (piu' multa) per chiunque distribuisce, divulga, pubblicizza con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, il materiale pornografico o fornisca notizie e informazioni finalizzate all' adescamento o sfruttamento dei minori di anni 18.
Pena fino a 3 anni (o multa) per chi consapevolmente ceda, anche a titolo gratuito, tale materiale pornografico o per chiunque consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori di anni 18.
Tali reati sono perseguibili anche se commessi all' estero.
Aumento di 1/3-1/2 della pena se il reato e' commesso su un minore di 14 anni.
Aumento di 1/2-2/3 della pena se il fatto e' commesso da genitori, parenti , affini, conviventi, pubblici ufficiali ecc.).
Le forze dell' ordine possono, dietro autorizzazione, procedere ad acquisto simulato di materiale, alle attivita' di compravendita dello stesso, possono partecipare ad iniziative di turismo sessuale, gestire o realizzare siti telematici e partecipare a tali attivita' al fine di raccogliere prove.
La 269 "non" e' una legge "antipedofilia"
Da quanto abbiamo detto, risulta evidente come la legge 269 non sia diretta contro le attivita' di pedofilia propriamente dette: gli atti tipici di questa parafilia infatti non vi sono contemplati, perche' gia' soggetti ad espresse norme di legge precedenti. I "Delitti contro la moralita' e il buon costume" (atti di libidine violenta, stupro, corruzione di minore (artt. 521, 523, 524, 519, 530 C.P) sono stati accorpati nel reato di "Violenza sessuale" e collocati (L. 15/2/1996 n. 66) tra i "Delitti contro la persona" con conseguente maggiore severita' della pena.
La legge 269 ha un ambito di azione assai piu' ristretto, limitato a due aspetti fondamentali: la prostituzione minorile (e reati connessi) e la diffusione di pornografia infantile. Tuttavia la sua applicazione sta avendo effetti clamorosi, forse eccessivi rispetto all' ambito naturale. Questo perche' e' apparsa ai piu' soprattutto come una legge anti-internet, tesa a limitare e controllare quanto espresso, finora liberamente, sulla "rete". Tale aspetto ha destato in effetti le maggiori perplessita': mentre nessuno puo' evidentemente trovare da ridire sul perseguimento di criminali che inducano i minori alla prostituzione o all' esibizione pornografica, il perseguimento feroce dei semplici utenti o osservatori di materiale pornografico (persone che si limitino nell' intimita' delle proprie abitazioni a guardare immagini pornografiche dando sfogo a tendenze sessuali magari devianti ma praticamente innocue in quanto non sfocianti in attivita' criminose o dannose verso terze persone) viene a prendere l' aspetto, agli occhi di molti, di una violazione delle elementari liberta' di pensiero e di riservatezza, nonche' di una criminalizzazione di un disturbo psichico anche quando venga contenuto nell' ambito del privato.

Internet e pedofilia:
La possibilita' data dalla "rete" di diffondere liberamente, anonimamente e a costi contenuti il pensiero di ciascuno ha fatto si' che si sviluppassero con questo mezzo sia iniziative culturali estremamente valide che altre estremamente discutibili. I soggetti affetti da pedofilia si sono serviti subito del nuovo mezzo per manifestare le proprie idee. I pedofili "ufficiali" hanno fortemente contestato le stimmate criminali a loro attribuite, ed hanno fortemente sostenuto il loro diritto ad essere "diversi" e a poter liberamente manifestare la propria diversita', sempre cona la esplicita assicurazione della negazione della violenza. Sono sorti siti come la "Danish Pedophile Association", il "Pedophile Liberation Front", la "Garconniere", il "Boy Love" o "The Slurp". Tramite questi mezzi e' stato diffuso il "Manifesto per la Liberazione del Pedofilo" o la "Lettera di The Slurp ai bambini" (Agosti, 1998). Dalla lettura dei documenti piu' o meno "ufficiali" pubblicati in questi siti si puo' rilevare la presenza di forti conflitti interni e di manifeste contraddizioni tra i diversi punti di vista. Sembra in effetti che i filoni principali possano essere divisi in due tipologie: quella che rappresenta il bambino come creatura da amare e da proteggere, e quella che lo identifica invece come soggetto attivo di desideri e istinti sessuali da esprimere liberamente. E' in questo secondo sottogruppo che si intuiscono a volte discorsi capziosi tendenti a giustificare la prostituzione minorile o la violenza sessuale su minori, dipinti come consenzienti (malgrado che la palese inverosimilita' della cosa considerando, come riferito da alcuni addetti ai lavori, l' eccesso di violenza e sadismo di certi films)

Le principali critiche alla legge "antipedofilia":
La legge 269, benche' approvata pressoche' all' unanimita', ha suscitato molte perplessita' presso gli addetti ai lavori suscitando una serie di critiche da parte di autorevoli giuristi:

Sproporzione della pena rispetto ad altre fattispecie: sono criticate le pene sproporzionatamente elevate, addirittura analoghe a quelle di un omicidio, che colpiscono coloro che commercino in materiale pornografico e che rientrino in qualcuna delle aggravanti di legge (V. Zeno-Zencovich, 1998).
Mancata armonizzazione con le norme di altre nazioni: La legge 269 estende la sua tutela fino alla maggiore eta’ di 18 anni confondendo la capacita’ giuridica con quella sessuale. (M. Mellini, 1998). Questo pone dei problemi giuridici, in quanto in altre nazioni la maggiore eta’ si ottiene prima dei 18 anni, con conseguente difficolta' di armonizzazione delle normative, malgrado la raccomandazione del Comitato Economico e Sociale CEE, che (G.U. C.E.C. 284 del 14 Settembre ’98) chiede espressamente "la necessita’ di una terminologia comune" e in particolare la determinazione precisa dell’eta’ minorile bisognevole di protezione.
Generale vaghezza delle fattispecie incriminatrici, suscettibile di colpire una varieta’ di condotte socialmente non pericolose anche se moralmente riprovevoli, mirante cioe' piu’ che a colpire casi specifici di violenza sessuale contro i bambini, a sanzionare con pene altissime i soggetti dalle tendenze sessuali anormali in quanto presumibilmente fruitori del materiale realizzato attraverso lo sfruttamento sessuale dei minori.
Imprecisa definizione delle condotte delittuose e dei termini incriminati: la norma tende a proteggere il minore da certe tipologie di abusi che ne possano turbare il sereno sviluppo personale e sessuale colpendo la produzione, commercio e semplice detenzione dell' immagine "pornografica" senza che pero' il termine sia ben definito. (A. Manna; S. Seminara- 1998). In teoria (ma non tanto in teoria) potrebbe rientrare in questa definizione qualsiasi esibizione di nudita' minorile che venga percepita dal pedofilo come "sessualmente stimolante" pur senza essere caratterizzata da esibizioni strettamente sessuali. La natura pornografica di queste opere non discenderebbe quindi dalla rappresentazione in se’ bensi’ dalla qualita’ del detentore. Le foto di bambini nudi in una rivista destinata alle madri sono considerate innocenti e lecite, se sono invece in mano a un soggetto di cui si sospetta la perversione sessuale costituiscono un corpo di reato. Quindi viene a essere l’animus del detentore a connotare di illiceita' la condotta: "Omnia immunda immundis" (Zeno-Zencovich).
Confusione tra anormalita' sessuale e condotta delittuosa: sovvertendo ogni principio anche in ordine alla prova, la norma partirebbe dalla presunzione o comunque dal sospetto di anormalita’ sessuale del soggetto per ritagliare su di esso un reato, assumendo piu’ i caratteri di una crociata di tipo teologico che quelli di una effettiva normativa legale in quanto viene colpito il pensiero e l’intenzione anziche’ un preciso atto criminoso. In ogni stato di diritto essere pedofili, proclamarsi tali o anche sostenerne la legittimita’ non puo’ essere considerato un reato: la pedofilia come qualsiasi altra preferenza sessuale, puo' essere un problema psichiatrico ma diventa reato solo nel momento in cui danneggia altre persone. (Convegno Pedofilia e Internet, 1998). Negli USA, paese ancora puritano dal punto di vista sessuale (si ricordi, a parte le comiche disavventure di Clinton, il fatto che in numerosi Stati dell’Unione i rapporti sessuali "anomali" anche se effettuati tra coniugi sono puniti con sanzioni penali) ma attentissimo ai valori di liberta', una sentenza della Corte Federale della Pennsylvania e successivamente della Corte Suprema del 22 Giugno 1997 dichiaravano l' illegittimita’ costituzionale delle sanzioni nei confronti di coloro che in qualche modo agevolano o consentono a minori l’accesso tramite internet a materiale ritenuto pornografico o osceno. Le Corti, pur apprezzando l’intento del Parlamento di tutelare i minori, osservava che le disposizioni erano vaghe e generiche tali da determinare un eccesso di deterrenza ledendo i diritti costituzionali alla liberta’ di manifestazione del pensiero.
Viene perseguito anche chi diffonda o detenga materiale in cui vengano rappresentati bambini sessualmente attivi anche al di fuori del territorio dello Stato: pur di difficile applicazione pratica acquista il potente significato simbolico di uno Stato che sorveglia la morale del cittadino dovunque egli si trovi.
Utilizzazione di "agenti provocatori": l’articolo n.14 della legge autorizza la polizia giudiziaria a "utilizzare indicazioni di copertura anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse" creando una figura di agente provocatore quale non e’ mai esistito finora: si evidenzia l’intento primario di portare allo scoperto e poi colpire i soggetti che potenzialmente rispondono ai parametri di una parafilia. Viene infatti consentito alle forze di polizia di organizzare delle vere e proprie trappole e addirittura di invitare i soggetti a commettere il reato per poi arrestarli. E’ possibile che , l’attivita’ provocatoria degli organi di Pubblica Sicurezza possa essere tale da attirare e provocare al reato soggetti non ancora determinati; e’ possibile ipotizzare come molti di questi soggetti possano diventare colpevoli di reato solo in conseguenza dell’altrui induzione o provocazione (S. Seminara, 1998).
Confusione tra regali e pagamenti di prestazioni: Il reato di "adescamento sessuale", anch' esso mal definito, si manifesta anche in cambio di donazioni di qualsiasi genere in seguito al rapporto sessuale, e non solo con il pagamento pagamento in denaro della prestazione stessa. In questo modo verrebbe a essere paradossalmente sanzionata in modo gravissimo la persona che avendo un rapporto affettivo consensuale con una minore le faccia per affetto dei regali. E mentre non e’ reato avere un rapporto sessuale con una ragazza minore degli anni 18 purche’ non minore degli anni 14, diventa un reato qualora essa stessa acconsenta a farsi fotografare per gioco o per un ricordo affettuoso e piccante dell’incontro (M. Mellini, 1998).
Criminalizzazione di Internet: Il legislatore ha posto una particolare enfasi nell' indicare in modo speciale la "via telematica" tra i mezzi di diffusione del materiale proibito. Tale enfasi ha evidentemente un valore di "ammonimento" sulla particolare importanza che si da' a questo mezzo di comunicazione. In effetti Internet con la sua anarchia priva di barriere, ha senz’altro contribuito a diffondere sia elementi positivi (culturali) quanto negativi (criminali). Ma di cio’ deve essere considerato responsabile il singolo utilizzatore e non sembra equo colpevolizzarne (come alcuni vorrebbero) la struttura trasmittente (i provider) ne’ coloro che casualmente si imbattono o inconsapevolmente agevolano tale fatto.
Un parere della Cassazione :
La Corte di Cassazione (Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 13 del 5.7.2000) ha in parte ridimensionato un po' la "crociata antiperversione" dando anche una risposta ad alcune delle questioni poste dai critici della legge.
La suprema Corte ha infatti sottolineato che " Poiché il delitto di pornografia minorile . … ha natura di reato di pericolo concreto, la condotta di chi impieghi uno o più minori per produrre spettacoli o materiali pornografici è punibile… quando abbia una consistenza tale da implicare concreto pericolo di diffusione del materiale prodotto."
La Corte ha precisato che è compito del giudice accertare di volta in volta la configurabilita' del predetto pericolo, facendo ricorso ad elementi sintomatici della condotta come ad esempio l'esistenza di una struttura organizzativa anche rudimentale diretta al mercato dei pedofili, la disponibilità materiale di strumenti tecnici di riproduzione e/o trasmissione, i precedenti penali, la condotta antecedente e le qualità soggettive del reo eccetera. Ha di conseguenza escluso la ricorrenza del concreto pericolo di diffusione del materiale in un'ipotesi in cui l'agente aveva realizzato e detenuto alcune fotografie pornografiche che ritraevano un minorenne, consenziente, per uso puramente "affettivo", anche se perverso.

Il bambino "abusato":
I bambini subiscono in seguito ad una esperienza sessuale infantile, un danno difficilmente prevedibile: in qualche caso l' esperienza non sembra lasciare tracce negative, talvolta residuano delle forme nevrotiche di importanza variabile, a volte resta invece un danno psichico grave, tale da influire pesantemente nel normale sviluppo psico-fisico. La differenza e' data probabilmente da una diversa reazione difensiva dell' Io, dalle diverse modalita' con cui si e' sviluppata l' esperienza, dalla serenita' dell' ambiente sociale in cui vive il bambino. Si tratta comunque, in genere, di un' esperienza negativa dalla quale bisogna proteggere il minore, tanto piu' se accompagnata da sadismo, prostituzione o sfruttamento: lo scopo della legge e', del resto, proprio quello di accentuare la prevenzione verso questi eventi e proteggere i bambini da queste situazioni.

Sintomi e disturbi sostitutivi o "di sospetto" comunemente osservati in bambini soggetti ad abusi:

Ad ogni eta':

Dolori addominali

Disturbi del comport. alimentare (anoressia-bulimia)

Vomito

Stipsi

Disturbi del sonno

Disuria

Perdite vaginali o sanguinamenti

Sanguinamento rettale
Eta' Prescolare

Vischiosita' affettiva

Comportamenti "sessualizzati"eccessivi e/o inappropriati

Succhiamento del pollice

Disturbi del linguaggio

Encopresi/enuresi

Masturbazione eccessiva
Eta' scolare

Diminuz.rendimento scolastico

Assenteismo scolastico

Bugie e furti

Tics, reazioni ansiose

Stati fobici e ossessivi

Depressione

Enuresi/encopresi
Adolescenza

Gli stessi dell' eta' scolare piu':

Reazioni di fuga

Tentativi di suicidio

Offese sessuali

Disturbi sessuali diversi


I bambini ricevono pero' un grave danno anche nel caso in cui venga portato alla luce e pubblicizzato (con tutto il corteo di interrogatori, insinuazioni, affidamenti ecc.) un abuso sessuale solo presunto e mai verificatosi. I bambini, con i meccanismi che descriviamo in seguito, tenderanno a incorporare questo ricordo e questa impressione nel loro vissuto e a rimanerne condizionati nel successivo sviluppo. Lo scatenamento quindi di una caccia al pedofilo allorche’ tale pedofilo non ci sia, e’ dannosa quasi come se l' abuso ci fosse veramente stato. La prudenza, in questi casi, va caldamente raccomandata per la tutela stessa del minore.

Lapidati senza peccato: gli accusati innocenti:
La pubblicita' che ha circondato il problema ha messo in luce, insieme a squallide storie di adulti senza scrupoli, una faccia della medaglia che tendeva a sfuggire all' attenzione: quella delle persone accusate a torto di azioni criminose, e per questo rovinate nella propria esistenza. Le statistiche di "Telefono Azzurro" indicano che circa solo il 50% di quanto narrato dai minori che si rivolgono a tale istituzione risulta poi veritiero (A. Riva 1998).
Non e' facile capire come possano verificarsi questi casi: come e' possibile che il bambino (a volte spontaneamente, a volte indotto in maniera piu’ o meno consapevole) giunga ad accusare falsamente un adulto di pedofilia? Gli psicologi conoscono bene le tecniche con cui la mente e' capace di mentire a se' stessa e di fabbricare addirittura falsi ricordi.
Gia' nel 1911 Varendonck effettuava un semplice esperimento: chiedeva a una classe di bambini di 7 anni di pensare al loro maestro e aveva poi rivolto la seguente domanda: "Di che colore e’ la barba del maestro?". I bambini avevano risposto tutti, in un modo o nell’altro; 16 scolari su 18, in particolare, risposero che la barba era nera. In realta’ il maestro non aveva la barba ma i bambini si erano impossessati del suggerimento implicito contenuto nella domanda, lo avevano fatto loro e avevano portato avanti il discorso. E’ chiaro come una simile tecnica puo’ essere devastante se applicata ad altri contesti.
E’ stato poi evidenziato da numerose altre ricerche come i ricordi vengano sostituiti da una "ricostruzione" degli stessi. La memoria e’ cioe’ un meccanismo di rielaborazione e ricostruzione di eventi anche non accaduti.
Gli studi di Ceci e coll. hanno confermato come i bambini adottino e si approprino del contenuto implicitamente o esplicitamente suggerito dagli adulti: e' sufficiente, ad esempio, porre delle domande "chiuse" che gia’ suggeriscono in esso una risposta. Un funzionario di Pubblica Sicurezza anziche’ domandare a un bambino "Racconta cosa succede in classe" potrebbe domandare, ad esempio "Racconta se e' stato il custode o la maestra a toccarti il sederino" giunge a suggerire pesantemente che il fatto e’ accaduto, che e’ conosciuto, che' l' unica incertezza e' nella scelta del responsabile (maestra o custode) e che quindi si vogliono sapere solo i dettagli. (Ceci, Ross e al. 1987).
Loftus (1995) ha dimostrato come, utilizzando particolari procedure subliminali, sia possibile far credere ad adulti e adolescenti di aver vissuto esperienze che essi inizialmente negavano di aver vissuto. E’ stato pure dimostrato come tecniche comunemente usate in psicoterapia, nel corso di un incontro clinico, possono modificare in tempi relativamente brevi e per periodi anche abbastanza lunghi le convinzioni delle persone su cio’ che e’ successo loro nella vita. (Mazzoni e Loftus 1998).
Una ricerca classica (Kahnemann et Tversky 1974) ha dimostrato come tutti siamo soggetti ad errori di questo tipo e come spesso inconsapevolmente tendiamo ad operare in modo da confermare, anziche’ disconfermare cio’ che crediamo. L' essere umano, di fronte a una certa situazione, si forma un' opinione o un' ipotesi "a priori" poi, invece di cercare di capire se l’opinione e’ sbagliata e l’ipotesi scorretta, opera in modo da raccogliere solo gli elementi che possono confermare cio’ che ha pensato, trascurando tutti gli altri. I ricercatori si erano serviti, come soggetti per il loro esperimento, di un gruppo di psicologi. Avevano dato loro l' incarico di visitare alcuni pazienti ma, prima della visita, avevano fornito una serie di informazioni preliminari sui soggetti da visitare. Dopo la visita venivano poste agli psicologi-cavie delle domande che richiedevano un giudizio sul paziente visitato. E' stata rilevata la netta tendenza a valutare i pazienti sulla base delle informazioni preliminari piuttosto che delle effettive condizioni: gli psicologi cioe', in base al tipo di informazione che era stata loro data all’inizio, si facevano un’idea preconcetta del soggetto e tendevano poi a cercare gli elementi che la confermassero. Si trattava di soggetti esperti, non facilmente influenzabili in quanto professionalmente istruiti a compiti di questo tipo, tuttavia non erano in grado di resistere a certi meccanismi mentali profondi.
Nel lavorare su un caso di denunce per presunto abuso sessuale possono sovente scattare dei meccanismi simili.
Si inizia sempre con una ipotesi (c’e’ stato un abuso sessuale?).
Tale ipotesi di partenza non e’ di per se’ scorretta in quanto la cosa puo’ essere senz' altro vera; l’errore in genre si manifesta invece successivamente, nel modo in cui si procede nel corso dell’intervista o dei colloqui allorche’, senza neppure esserne consapevoli, si cerchi di confermare quello in cui si crede finendo per essere ciechi agli elementi che, nei casi di innocenza, indicherebbero il contrario.
Si tratta del "bias di conferma" ben noto agli studiosi di psicologia (G. Mazzoni, 1999).
E' importantissimo percio' che il medico, che spesso e' il primo a rendersi conto dell' esistenza di un simile problema, raccolga l' anamnesi del bambino evitando assolutamente di suggerire involontariamente delle idee preconcette, ponga delle domande "aperte", stimoli le confidenze del minore senza suggerire o anticipare le possibili risposte. L' interrogatorio del Magistrato o della P.S., in epoca successiva, potrebbe venire irrimediabilmente compromesso dalle acquisizioni strutturatesi all' inizio.

Il medico, i bambini, la pedofilia:
Il medico si trova in prima linea nella battaglia contro la vera pedofilia. Come tutti coloro che si trovano sulla linea del fronte, puo' essere colpito da proiettili proveninti dall' una e dall' altra direzione venendosi a trovare a volte sia in situazione di "investigatore", a volte di accusato. Esaminiamo i diversi casi:

Il medico puo' essere interpellato, dal punto di vista professionale, da un soggetto che riveli le sue tendenze pedofile. E' una situazione non infrequente in psichiatria, ma puo' verificarsi presso qualsiasi medico. In tale circostanza il medico ha il dovere di attuare tutti gli interventi terapeutici di cui dispone ma non ha il dovere di effettuare una denuncia o un referto giudiziario nei confronti del paziente. Infatti il sanitario e' esentato dall' obbligo di referto su fatti appresi nel corso dell' attivita' professionale allorche' questo esponga il proprio assistito a procedimento penale (art 365 C.P.). E' possibile che il paziente giunga addirittura a confessare atti concreti di pedofilia: tale evenienza puo' scatenare gravi problematiche di coscienza nel medico, naturalmente portato alla difesa del debole e dell' abusato, tuttavia la regola di comportamento rimane invariata: il medico non e' tenuto a presentare referto alle autorita'. La "ratio" della norma e' basata sul concetto che, se esposti a denuncia, i malati colpevoli di qualche reato ometterebbero le cure indispensabili alla loro salute e alla loro vita; il medico e' comunque tenuto a fare tutto cio' che e' in suo potere per curare il paziente. Puo' essere ipotizzabile, in certi casi, il ricorso al Trattamento Sanitario Obbligatorio o all' Accertamento Sanitario Obbligatorio. Attenzione, pero': queste procedure non possono essere attivate per motivi di pericolosita' sociale, ma solo nel caso che si ravvisi una urgente necessita' di cure, che queste non possano essere effettuate a domicilio, e che il paziente le rifiuti.
Il medico, visitando un minore, puo' diagnosticare (o sospettare motivatamente, magari in seguito a confidenze del minore) la presenza di abusi sessuali o comunque attivita' illecite nei suoi confronti. In tal caso, anche se l' autore dell' abuso fosse anch'esso paziente dello stesso sanitario, scatta ugualmente l'obbligo di referto in quanto l' assistito, in quel momento, e' il bambino. Qualora il minore praticasse poi la prostituzione, "il pubblico ufficiale o l' incaricato di pubblico servizio ne da' immediata notizia alla Procura della repubblica presso il Tribunale per i minorenni…. (art. 25-bis R.D. legge 20/7/34 n. 1404 convertito in legge 27/5/35 n. 835, inserito dalla Legge 3(8/1998 n.269 art. 2).
Il medico accusato:
Il medico puo' essere accusato di atti di pedofilia verso un paziente minorenne. L' accusa puo' riguardare sia atti sessuali veri e propri o, piu' di frequente, toccamenti o altro. Come abbiamo detto questi eventi possono rientrare nelle fattispecie di diverse normative: la legge 269 in caso di dazioni in denaro o in regali o in caso di foto erotiche, nelle norme citate sopra in caso di atti sessuali non mercenari o di atti di libidine. Le pene sono in ogni caso assai pesanti, aggravate dallo stato di pubblico ufficiale. Ma quale motivo potrebbe spingere un minore ad accusare il medico di atti di pedofilia? Le motivazioni possono essere molteplici:

In buona fede, possono essere equivocati come atti di libidine delle normali manovre semeiologiche mediche. I bambini sentono parlare di questi problemi senza capirli a fondo, e vengono ammoniti solennemente dai genitori a denunciare immediatamente se qualcuno fa loro certi atti o certi discorsi. L' effetto di suggestione di questi discorsi fa si' che il bambino possa "aspettarsi" certi comportamenti, e viva con l' aspettativa che cio' prima o poi accada. Una visita medica puo' diventare, agli occhi del bambino, la realizzazione di quanto previstogli dai genitori. Puo' riguardare bambini di entrambi i sessi e ogni specialita' medica. Sono piu' esposti, intuitivamente, i ginecologi alle prese con bambine
In malafede, per coprire atti sessuali effettuati con altre persone, magari con un coetaneo. Una giovinetta, timorosa di aver perso la verginita' con un coetaneo, per giustificarsi con i genitori o per tacitare il senso di colpa, puo' arrivare a confessare accentuando l' involontarieta' dell' evento spostandone la responsabilita' su una terza persona: lei non voleva ma e' stata violentata (oppure: il medico l' ha "toccata li'" nel corso di una visita….)
Alcuni genitori, per un malinteso senso dell' onore, preferiscono ribadire con forza l' involontarieta' di una condotta sessualmente spregiudicata per cui operano suggestioni occulte (Se non l' hai fatto apposta, ti perdoniamo…) perche' la responsabilita' venga attribuita ad una terza figura.
E' da sottolineare che il medico, oltre alle aggravanti previste per il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, soggiace pure ad un obbligatorio procedimento disciplinare per violazione dell' art. 29 del codice Deontologico, con sanzioni che possono arrivare alla radiazione dall' Albo.
Dato il momento particolarmente critico ed emotivo sull' argomento e’ importante che il medico che visiti i bambini prenda qualche elementare precauzione, indipendentemente dal sesso del paziente. E' bene ad esempio che la visita del venga effettuata alla presenza di un genitore o dell' infermiera, specialmente se si tratti di un' adolescente per la quale abbia sospetto di una condotta sessualmente spregiudicata. I ginecologi attuano gia', sovente, una serie di misure cautelative, ma sarebbe bene che anche altre categorie (pediatri, soprattutto, ma anche i MdF, si adeguassero. I mutamenti del costume sessuale hanno ridotto l' importanza che il comune sentimento prova verso le problematiche sessuali ma il clima di caccia alle streghe potrebbe dare facilmente origine a fenomeni di protagonismo e ad una riaccensione del fenomeno.

Daniele Zamperini (28/10/2000):
[Pubblicato, con qualche modifica e diviso in due parti, su "Occhio Clinico Pediatria" (gennaio 2001) e su "Occhio Clinico" (dicembre 2001). Le due riviste, con presa di posizione controcorrente, pubblicarono gli articoli sfidando le opinioni preconcette imperanti all' epoca. Le tesi sopra esposte sono poi state confermate, in buona parte, da clamorosi episodi di cronaca accaduti in epoca successiva].

RIFERIMENTI:

Tondo L." Pedofilia non e' sinonimo di violenza"- Tempo Medico 20/9/2000
Kinsey e Landis sono citati in: De Jong A.R., Finkel M.A. "Sexual abuse of children. Curr. Cont. In Pediatrics" Sept./oct. 1990, Mosby Year Book, 1990
PACSE Project Against Child Exploitation - 1998- Sviluppato dalla Fondazione Censis (www.pacse.censis.it )
Riva A. "Pedofilia, malattia o caratterialita'?" Rivista di Sessuologia n. 1, 1998, 18-21
Agosti A. "Materiale per una definizione della personalita' del pedofilo" Rivista di Sessuologia n. 4, 1998, 376-385
Vincenzo Zeno-Zencovich ("Il corpo del Reato: pronografia minorile, liberta' di pensiero e cultura giuridica") Relazioni al Convegno "Pedofilia e Internet. Vecchie Ossessioni e nuove crociate"
Mauro Mellini "Pedofilia, la nuova emergenza" Relazioni al Convegno "Pedofilia e Internet. Vecchie Ossessioni e nuove crociate"
Adelmo Manna "Profili problematici della nuova legge in tema di pedofilia" Relazioni al Convegno "Pedofilia e Internet. Vecchie Ossessioni e nuove crociate"
Sergio Seminara "Riflessioni penalistiche sulla legge 3 agosto 1998, n. 269, in tema di prostituzione e pornografia minorile" Relazioni al Convegno "Pedofilia e Internet. Vecchie Ossessioni e nuove crociate"
Documento di convocazione e Relazioni al Convegno "Pedofilia e Internet. Vecchie Ossessioni e nuove crociate" - Roma, 27/10/1998, reperibili su Internete a http://www.agora.stm.it/pedofilia-internet
Varendonk J, (1911) "Les temoignances d' enfant dans un proces retentissant" Archives de Psychologie 11, 129-171
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Loftus E.F., Pickrell J (1995), "The formation of false memories" - Psychiatric Annals, 25, 720-724
Mazzoni G., Vannucci M (1998) "Ricordo o conosco: quando gli errori di memoria sono considerati ricordi veri" Giornale Italiano di Psicologia, XXV, 79-100
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Mazzoni G (1999) "Abusi sessuali, i bambini raccontano" Psicologia contemporanea n.151, gen-feb. 1999, pagg.5-11
Bibliografia generale, non citata nel testo:

Loftus E.F. (1989) "Eyewitness memory", Cambridge, MA, Cambridge University Press
Visci G.F. e al., "Gli abusi all' infanzia, dalla segnalazione all' intervento assistenziale"Scienza e Management, n.4/5 1999
Riva A. "Le motivazioni inconsce dello stimolo erotico" Rivista di Sessuologia n.2, 1989, 153-179
Atti del Seminario " Pedofilia, un desiderio uscito dall' ombra?" Milano 10/10/97, su Riv. di Sessuol. N. 1, 1998
Atti del Seminario " La Perversione sessuale. Possibilita', gioco o malattia?" Castel S. Pietro Terme 1994 su Riv. di Sessuol. N. 3 1995



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