Indennita' di accompagnamento anche temporanea, come per chemioterapia
Categoria : medicina_legale
Data : 07 novembre 2004
Autore : admin
Intestazione :
Il malato di cancro che effettua una pesante chemioterapia, o che, in seguito alla astenia conseguente, sia incapace di gestirsi autonomamente, ha diritto a ricevere l'indennita' di accompagnamento per tutto il periodo nel quale sono sottoposti a questo debilitante trattamento terapeutico.
Testo :
La Cassazione ha enunciato tale principio accogliendo il ricorso di Damiano B., figlio di un malato terminale, a cui il Tribunale di Firenze aveva negato il diritto a percepire l'indennizzo. Il ricorrente dimostrava che il padre, Tranquillo B., provato dalle terapie antitumorali somministrate in dosi massicce , non era in grado di andare da solo all'ospedale dove gli venivano somministrati i farmaci antitumorali . I giudici di merito avevano respinto la richiesta in quanto tale impossibilita' di deambulare e di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana da parte del malato era da considerarsi di carattere transitorio, in quanto secondaria proprio alla chemioterapia. Tale transitorieta' aveva spinto il Tribunale a non accordare l' indennita'. La Cassazione, invece, non ha condiviso questa tesi sentenziando che ''immotivatamente e' stata respinta la domanda poiche' nessuna norma vieta il riconoscimento del diritto ad indennita' di accompagnamento anche per periodi molto brevi''.
La sentenza di merito veniva percio' annullata, con rinvio del procedimento alla Corte di Appello di Bologna che dovra' rivedere la causa sulla base dei principi enunciati dalla Suprema Corte.
A ben vedere, la Cassazione si e' limitata a confermare un principio gia' espresso in numerose occasioni precedenti ma che si ripresenta ciclicamente a causa di situazioni pratiche sempre diverse. In molti casi le decisioni delle Commissioni e dei Magistrati di merito appaiono improntate ad un particolare rigore interpretativo; La Suprema Corte invece ribadisce che il diritto all' indennita' di accompagnamento consegue ad ogni situazione di incapacita' deambulatoria o al compimento degli atti quotidiani della vita, indipendentemente da ogni concetto di permanenza della stessa. Daniele Zamperini
Fonte: (Cassazione, Sentenza 10212/04)
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