Lo specializzando e il risarcimento per compenso non ricevuto
Categoria : professione
Data : 30 dicembre 2003
Autore : admin
Intestazione :
LO SPECIALIZZANDO CHE NON HA PERCEPITO IL COMPENSO STABILITO DALLE NORME COMUNITARIE HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DA PARTE DELLO STATO (Cassazione Sezione Terza Civile n. 7630 del 16 maggio 2003).
Testo :
E' stata pubblicata con risalto la recente sentenza della Cassazione attinente al diritto di remunerazione da parte dei medici specializzandi. La sentenza e' meritevole di attenta considerazione: e' in effetti vero che la Suprema Corte abbia riconosciuta l'inadempienza dello Stato italiano nell'attuazione tempestiva delle direttive CEE 16.6.1975 n. 363 e 26.1.1982 n. 76, (con le quali la Comunità Europea aveva disciplinato e reso obbligatorio per tutti gli Stati membri l'istituzione di corsi di specializzazione medica con previsione di adeguata retribuzione per i partecipanti), riconoscendo quindi il diritto al risarcimento per un medico che aveva presentato ricorso in giudizio. Infatti il ritardo dello Stato ad adeguare le sue norme al diritto Comunitario aveva privato quel medico della possibilità di frequentare il corso di specializzazione secondo le regole comunitarie e di conseguire la retribuzione da esse prevista.
La normativa comunitaria prevedeva pero' una serie di adempimenti anche da parte del medico, e particolarmente quelle della "esclusività" e "continuità" del rapporto. Tali elementi tenderebbero quindi ad escludere quei medici che, nel corso della scuola di specializzazione avessero svolto contemporaneamente attivita' lavorativa esterna. La Corte ha superato questo problema affermando che la colpa di tale situazione era da attribuirsi allo Stato, e non poteva far venir meno il diritto del medico. E' possibile pero' che esistano situazioni particolari che possano invece inficiare questo diritto.
Esistono poi altri aspetti da considerare: - La posizione dei medici iscritti alla specializzazione prima del periodo "critico" ma che abbiano proseguito il loro corso durante tale periodo, o che abbiano frequentato nei periodi "a cavallo" di quelli considerati in sentenza. - Il problema della prescrizione in quanto, essendo trascorsi oltre i 10 anni, lo Stato potrebbe appellarsi alla prescrizione del diritto verso i medici che non abbiano presentato la richiesta di risarcimento in tempo utile. Va tenuto conto, comunque, che in ambito lavorativo la prescrizione va spesso valutata con criteri piuttosto elastici.
La sentenza e' valida per il caso specifico, e non e' ancora chiaro se lo Stato intenda adeguarsi anche per tutti gli altri richiedenti mediante una procedura extragiudiziaria (eventualmente una legge ad hoc) o se ciascun medico dovra' far valere in giudizio il proprio diritto. Non e' ancora chiaro l' atteggiamento verso i medici che, pur rientrando nei parametri della sentenza, non abbiano ancora presentato formale richiesta. E' da tener presente l' arco temporale interessato, che va (all' incirca, ma con valutazioni difformi) dal 31/12/1983 (epoca ultima concessa per l' adeguamento delle normative) al 1991 (primo anno di applicazione della normativa CEE). Ciascun medico dovra' quindi vagliare attentamente la propria specifica situazione.
Un estratto della sentenza:
I Fatti: Il dott. Luca G, medico, ha frequentato un corso di specializzazione presso l’Università di Pisa dal 1986 al 1989, senza ricevere alcuna retribuzione. Egli ha percio' chiesto al Tribunale di Firenze di condannare la Repubblica Italiana al risarcimento del danno derivatogli dalla mancata attuazione delle direttive CEE 16 giugno 1975 n. 363 e 26 gennaio 1982 n. 76, con le quali la Comunità Europea ha disciplinato e reso obbligatoria per tutti gli Stati membri l’istituzione di corsi di specializzazione medica con previsione di adeguata retribuzione per i partecipanti. Tali direttive avrebbero dovuto essere recepite dai singoli Stati entro e non oltre il 31 dicembre 1983, mentre sono state attuate dalla Repubblica Italiana soltanto a decorrere dall’anno accademico 1991-1992. Il Tribunale di primo grado rigettava la domanda, mentre la Corte d’Appello dava ragione al medico condannando lo Stato al risarcimento del danno. L' Avvocatura dello Stato ricorreva in Cassazione sostenendo, in primo luogo, che la domanda dell' attore era improponibile, in conseguenza del largo margine di discrezionalità con il quale lo Stato italiano era investito del compito di dare attuazione alle direttive del consiglio CEE. Da ciò derivava la inapplicabilità della norma dell’ art. 2043 C.C., in considerazione della mancata violazione di un diritto soggettivo Le sezioni unite respingevano ( sentenza 14.2.2002 n. 5125) tali argomentazioni; la causa veniva affidata, per la discussione di merito, alla III sezione civile.
Lo Stato poneva una serie di eccezioni procedurali, che venivano tutte respinte; la Corte riassumendo l' evoluzione della normativa in materia ricordava che ad una antica impostazione (Corte Cost. sent. 14/1964) secondo cui il diritto comunitario era assimilato alla legge nazionale, è succeduta una svolta con la sentenza 183/73 della Corte Costituzionale, a mezzo della quale è stata affermata l'efficacia obbligatoria e la diretta applicabilità dei regolamenti comunitari in tutti gli Stati membri. Anche la Corte Comunitaria aveva proclamato l'obbligo del giudice nazionale di garantire l'applicazione del diritto comunitario anche previa disapplicazione del diritto nazionale, ove con quello contrastante, senza dover attendere un qualsiasi intervento del legislatore nazionale (con prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale). Conseguiva da cio' la risarcibilità del danno subito dal singolo in conseguenza di violazione delle norme comunitarie da parte del legislatore per mancata attuazione di direttiva qualora vi sia lesione un diritto soggettivo o di un interesse legittimo.
Lo Stato eccepiva poi che il medico non aveva dimostrato il possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento del risarcimento, in quanto non era stato soggetto agli obblighi di esclusivita' e continuita' previsti per il corso di specializzazione secondo la direttiva CEE, e che spettava comunque al sanitario provare di aver osservato il cd. "tempo pieno" e di non aver svolto, durante il corso, attività di libera professione.
La Corte respingeva l' argomentazione , sia in base agli elementi di fatto riscontrati dai Giudici di merito, sia in base al principio che il mancato rispetto da parte del medico delle regole richieste dalle normative CEE era in realta' una conseguenza dell' inadempienza dello Stato, per cui egli "era stato costretto a seguire un corso di specializzazione privo delle regole previste nella direttiva CEE".
(Cassazione Sezione Terza Civile n. 7630 del 16 maggio 2003).Daniele Zamperini
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