Limiti al risarcimento per danni da emotrasfusioni
Categoria : medicina_legale
Data : 09 febbraio 2006
Autore : admin
Intestazione :
Il Ministero non risponde del danno per emotrasfusioni se avvenuti anteriormente alle conoscenze che permettessero di evitarli.
Testo :
La Cassazione Civile, sez. III, ha stabilito (sentenza n. 11609 del 31/5/2005) che non č configurabile la responsabilitą civile del Ministero della Sanitą nei confronti di soggetti che risultano contagiati dai virus HIV, HBC e HCV a seguito di trasfusioni e somministrazione di emoderivati in relazione a condotte tenute anteriormente alla prevedibilitą dei virus e alla possibilitą materiale di rilevarne l'esistenza con appositi controlli, mancando il messo causale tra condotta ed evento. La Corte ha sottolineato come sia a carico dei danneggiati e non del Ministero convenuto l'onere della prova in merito all'epoca di conoscenza da parte della comunitą scientifica internazionale dei detti virus e dei metodi di individuazione e quindi delle date a partire dalle quali le specifiche infezioni virali erano trasmissibili, in quanto in materia di responsabilitą da fatto illecito l'ambiguitą e l'incertezza degli elementi che sorreggono la pretesa del danneggiato non possono risolversi in danno della parte che non č tenuta all'onere della prova. L'applicazione della legge n. 210/2005 che riconosce il diritto all'equo indennizzo a titolo di solidarietą sociale in favore dei soggetti che hanno contratto le infezioni virali da HIV, HBV, HCV da emotrasfusioni o di assunzioni di emoderivati non esclude che si possa procedere all'accertamento della responsabilitą aquiliana per riconoscimento del diritto al risarcimento del danno ex 2043 c.c. I limiti cronologici individuati dalla Corte sono, rispettivamente, il 1978 per i casi di infezione da virus dell' epatite B, il 1985 per l' HIV, il 1988 per l' HCV. DZ- GZ Fonte: IPSOA
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