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Prevenzione dell'influenza aviaria

Categoria : infettivologia
Data : 18 gennaio 2006
Autore : admin

Intestazione :

Misure per prevenire il rischio di diffusione di malattie infettive



Testo :

Ordinanza del Ministero della Salute del 08.11.05, Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006
Questo provvedimento è stato emanato al fine di per far fronte ad eventi di sanità pubblica di rilevanza internazionale che possono comportare il rischio di diffusione di malattie o a circostanze che rappresentino una minaccia per la salute pubblica.
A tal fine, gli gli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera del Ministero della salute sono autorizzati ad adottare tutte le misure di sorveglianza e controllo al fine di impedire l'ingresso nel territorio nazionale di patologie infettive e diffusive.
In particolare, questa ordinanza stabilisce che nei confronti dei passeggeri (e anche delle merci), in provenienza da aree interessate da eventi di sanità pubblica di rilevanza internazionale, possono essere adottate idonee misure di controllo e vigilanza, ivi comprese: a) l'accesso a navi e aeromobili da parte del personale degli uffici periferici del Ministero della salute; b) la identificazione e acquisizione dei dati anamnestici e personali, inclusi quelli relativi ai recapiti, anche se temporanei, per permettere l'attuazione di una adeguata sorveglianza sanitaria sul territorio; c) accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori ai sensi dell'art. 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Queste norme saranno valide per 18 mesi.

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