Pratiche di mutilazione genitale femminile
Categoria : professione
Data : 19 gennaio 2006
Autore : admin
Intestazione :
Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile
Testo :
Legge n. 7 del 09.01.06, Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2006 Il provvedimento stabilisce le misure necessarie per prevenire contrastare e reprimere queste pratiche che rappresentano violazioni dei diritti fondamentali all'integritą della persona e alla salute di donne e bambine. Sono previste attivitą di promozione e coordinamento (articolo 2), l'organizzazione di campagne informative rivolte agli immigrati dai Paesi in cui vengono effettuate queste pratiche (articolo 3), la formazione del personale sanitario soprattutto se operante con le comunitą di immigrati (articolo 4), viene istituito un numero verde sia per segnalazioni che per ottenere informazioni (articolo 5). Con l'articolo 6 viene modificato invece il codice penale con l'aggiunta dell'articolo 583-bis e 583-ter, che stabiliscono le pene per tutti coloro che cagionano una mutilazione degli organi genitali femminili, in assenza di esigenze terapeutiche (reclusione e interdizione alla professione); l'articolo 8 stabilisce sanzioni anche per gli enti nella cui struttura viene commesso il delitto. La legge prevede anche programmi di cooperazione internazione rivolti a scoraggiare queste pratiche presso le popolazioni locali.
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