AIFA: nota 58 anche per l'ossigeno gassoso
Categoria : professione
Data : 01 aprile 2006
Autore : admin
Intestazione :
Abolito l'obbligo di diagnosi e piano terapeutico per la forma liquida dell'ossigeno, estesa la nota 58 anche alla forma gassosa.
Testo :
L'AIFA rettifica la determinazione del 25 gennaio 2006 (pubblicata su G.U. n.26 del 1 Febbraio 2006) cancellando il piano terapeutico per la forma liquida dell'ossigeno ed introducendo la nota 58 anche per quella gassosa.
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2006 AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO Comunicato di rettifica relativo alla determinazione del 25 gennaio 2006, concernente la classificazione dell'ossigeno terapeutico. Con riferimento alla determinazione del 25 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2006 - serie generale n. 26, vista la documentazione agli atti di questo Ufficio, si ritiene opportuno rettificare: dove è scritto: ossigeno gassoso: classe di rimborsabilità: A; prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,20 euro mm3; ossigeno liquido: classe di rimborsabilità: A; prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,20 euro mm3; leggasi: ossigeno gassoso: classe di rimborsabilità: A NOTA 58; prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,20 euro mm3; ossigeno liquido: classe di rimborsabilità: A NOTA 58; prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,20 euro mm3; all'art. 3 dove è scritto: prescrizione dell'ossigeno liquido soggetta a diagnosi e piano terapeutico ed inserimento dell'ossigeno liquido e gassoso nell'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 PHT. Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004. leggasi: inserimento dell'ossigeno nell'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 PHT. Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004.
La nota 58 era stata in un primo tempo abrogata (Determinazione 29 ottobre 2004. Note AIFA (revisione delle Note CUF). G.U. n° 259 del 4/11/2004. Suppl. Ord. n.162.) e poi reintrodotta dalla CTS AIFA nella seduta del 14-15 dicembre 2004, secondo le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore della determinazione del 29 ottobre 2004. Il testo della nota 58 recita:
L’uso terapeutico dell’ossigeno liquido e gassoso è a carico del SSN. Per la forma liquida la prescrizione a carico del SSN è limitata ai soggetti affetti da insufficienza respiratoria cronica in ossigeno-terapia a lungo termine, accertata secondo le modalità previste dal DMS 329/99 “Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti”. La dispensazione di ossigeno liquido e gassoso, in qualsiasi volume e per qualunque tipo di patologia, attuata tramite le farmacie aperte al pubblico, deve avvenire senza onorario professionale relativo alla dispensazione.
Fonte: Comunicato AIFA pubblicato in G.U. n.75 del 30 marzo 2006.
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