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L' IVA per prestazioni medico-legali non è retroattiva

Categoria : professione
Data : 26 giugno 2006
Autore : admin

Intestazione :

La Commissione Tributaria di Ascoli da' torto all' Agenzia delle Entrate e sancisc la non retroattivita' dell' imposta.



Testo :

“In primo luogo va stabilito che gli effetti del nuovo “orientamento” derivante dal principio elaborato dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 20.11.2003, non possano in alcun modo essere retroattivi. Per le prestazioni sanitarie, la distinzione proposta dall’interpretazione della Corte fa emergere, infatti, diversi problemi di carattere applicativo… per i medici in particolare ciò comporta un’attenta analisi delle varie prestazioni al fine di verificare quelle esenti e quelle imponibili.
L’estrema necessità di queste valutazioni comporta l’irretroattività di tale orientamento.
Ciò anche in considerazione della circostanza che la circolare 4/E del 2.01.2005 è stata emanata a seguito della sentenza n. 207 e n. 312 della Corte di Giustizia Europea ed interviene sul significato normativo dell’art. 13 parte A n. 1 lettera C) della VI Direttiva e non direttamente sull’art. 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 633/72.
In sostanza né la circolare dell’Agenzia delle Entrate, né le sentenze della Corte di Giustizia, possono attribuire valenza retroattiva ad una legge dello Stato, in
considerazione del fatto che nel nostro ordinamento una tale efficacia può essere
attribuita ad una disposizione legislativa solo da un’interpretazione autentica, quale quella espressa dall’organo legislativo che l’ha emanata e tale interpretazione ad oggi non è stata emessa”.
(Comm. Tributaria Ascoli Piceno, sez. 6; sentenza dep. il 13/03/2006)



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