Niente contanti per le parcelle professionali superiori a 100 euro
Categoria : professione
Data : 05 luglio 2006
Autore : admin
Intestazione :
I medici, come altri professionisti, non potranno riscuotere in contanti parcelle superiori a cento euro e dovranno versare in banca tutti i proventi professionali.
Testo :
Schema di decreto legge recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale licenziato dal Consiglio dei Ministri del 30-06-06.
Omissis...
TITOLO III
Misure in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale, di recupero della base imponibile, di potenziamento dei poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria, di semplificazione degli adempimenti tributari e in materia di giochi
Omissis....
12. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: "I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.
I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.".
Riportiamo anche il testo originario del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi GU n. 268 del 16-10-1973 - Suppl. Ordinario cui si riferisce il Decreto del CDM sopracitato:
19. Scritture contabili degli esercenti arti e professioni.
Le persone fisiche che esercitano arti o professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 13, devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione nell'esercizio dell'arte o della professione, anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione: a) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita; b) le generalità, il comune di residenza anagrafica e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento; c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso (14/a). Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con le indicazioni di cui alle lettere b) e c), le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione delle quali si richiede la deduzione analitica ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 . Deve essersi, inoltre annotato, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento ai sensi del detto articolo, raggruppati in categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione. [Il contribuente può tenere registri distinti per gli incassi e per i pagamenti, nel qual caso tali registri, se contengono tutti i dati richiesti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (15/a), e sono tenuti con le modalità ivi previste, sostituiscono a tutti gli effetti quelli prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto] (15/b). [I contribuenti indicati nel primo comma che nel periodo di imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare superiore a 360 milioni di lire sono soggetti a regime di contabilità ordinaria per il periodo di imposta successivo e devono tenere (15/c): a) il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorché estranei all'esercizio dell'arte o professione nonché gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette; b) i registri obbligatori ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; c) il registro dei beni ammortizzabili con le modalità di cui all'articolo 16, primo, secondo e terzo comma; d) apposite scritture nelle quali vanno indicati, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 21, i compensi e le altre somme erogate a soggetti che prestano, nei confronti dell'esercente l'arte o la professione, attività lavorativa non di lavoro dipendente] (15/b) (15/d). Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti appositi modelli dei registri di cui al comma precedente con classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere prescritte particolari modalità per la tenuta meccanografica del registro (15/d).
Commento di Luca Puccetti
Una norma che considera i professionisti, tra cui i medici, dei soggetti ad elevato potenziale evasivo delle imposte, tanto da essere assoggettati ad un regime speciale. Ovviamente questo aumenterà i costi in quanto molti professionisti dovranno dotarsi di modalità di riscossione elettronica con i relativi aggravi (circa 2% per ogni transazione) che saranno scaricati sugli utenti, con buona pace di chi favoleggia della riduzione della parcelle grazie alla concorrenza ed alla pubblicità senza freni, come per le lavatrici. Esiste il fondato sospetto che tale norma finisca per incentivare l'evasione totale. Già in passato ci siamo espressi in merito ad una norma ad elevato potere proconsumistico quale quella che mette i farmaci in vendita nei bazaar. Non rileva che ci sia un farmacista, il cittadino recepirà un chiaro messaggio: i farmaci da automedicazione non sono pericolosi, livendono anche al supermercato.... E così sarò facile profeta nel predire un aumento dell'automedicazione, il ricorso all'incetta dei più inutili integratori, tranquillanti, vitaminici, ricostituenti, etc., tutto a vantaggio di chi li produce e delle grandi catene della distribuzione e dei poveri farmacisti disoccupati, che così finalmente, otterrano un bel lavoro dipendente con ferie, malattia e conquibus, ma potranno conservarlo solo se saranno buoni ed obbedienti agli ordini dei loro nuovi padroni. Chissà se potranno consigliare il prodotto che riterranno giusto o dovranno invece vendere quello che la catena ha acquistato in quantità industrali per ottenere lo sconto. Chissà cosa succederà adesso che i grossisti non sono più tenuti a tenere il magazzino almeno il 90% delle specialità medicinali, forse che non si troveranno più tanto facilmente quelle poco remunerative? Chissà cosa succederà allorquando i grandi distributori, potendo avere anche farmacie con vendita diretta al pubblico, potranno imporre il prodotto che li fa guadagnare di più? Facile prevedere un aumento della epatotossicità acuta da paracetamolo, delle lesioni g-i per abuso di FANS da automedicazione, delle fratture per cadute da abuso di sonniferi etc. etc. E che dire del bravo dottor Rossi che, dopo aver guadagnato 200 euro in contanti con tante operazioncine unitarie, dovrà andare tutti i giorni a versarli in banca prima di poter prelevare il necessario per comprarsi il pane? Ma tralasciamo queste "quisquilie", e passiamo alle cose serie. Come potremo garantire l'accesso prestazioni mediche a chi, per minore età, pregressi protesti, condizione di immigrazione non possa avere assegni o carte di credito? Magari faremo noi credito, come i bottegai, pur di non costringere la ragazzina a confessare a papà, che tiene carta di credito ed assegni, la scappatella di troppo che ha provocato una qualche conseguenza meritevole del nostro intervento. Faremo credito, segnando sul quadernino a quadretti, con il lapis tenuto rigorosamente all'orecchio, a mo' di pizzicagnolo, le cifre che ci deve l'immigrato, la nonnina, il protestato, il minore cui non avremo certo negato le nostre prestazioni solo perché non avevano la carta o il libretto degli assegni e spereremo in un bel bonifico da parte di questi nostri pazienti, magari a Natale... si ricorderanno...
Commento di Renato Rossi
Ogni misura che sia in grado di ridurre l'evasione fiscale è bene accetta. Chi evade le tasse colpisce tre volte. Per prima cosa usufruisce di prestazioni e servizi (buoni o meno buoni poco importa) che se tutti i contribuenti si comportassero come lui lo Stato non potrebbe forse neppure erogare. In secondo luogo coloro che non evadono sono costretti ad esborsi più elevati in tasse perchè devono pagare anche per gli altri. Infine l'evasore può praticare tariffe più basse realizzando una concorrenza sleale verso le imprese o i liberi professionisti che denunciano al fisco tutti i loro guadagni. Detto questo bisogna però rilevare che misure come l'obbligo di pagare le prestazioni professionali con carte di credito, POS o bonifici bancari sono inutili e possono solo complicare la vita all'utente e al professionista onesto. Infatti per chi tutto fattura e dichiara poco importa come viene pagata la prestazione (in contanti o altro) nè conta se vengono fatti transitare per il conto professionale i pochi euro di un certificato. Al contrario chi è aduso a lavorare in nero e a non fatturare continuerà imperterrito per la sua strada: si farà pagare in contanti e continuerà ad evadere. Si può ipotizzare che questa norma addirittura incentivi qualcuno ad evadere! Il secondo aspetto che ci interessa del decreto in questione riguarda la liberalizzazione della vendita dei medicinali da banco (cosiddetti OTC), cioè di quei farmaci per i quali non è necessaria la prescrizione medica. Nei supermercati vengono venduti molti articoli a prezzi più bassi (libri, CD musicali, DVD, telefonini, ecc.); la liberalizzazione degli OTC porterà molto verosimilmente ad una riduzione dei costi attualmente in vigore, con tutto vantaggio per chi acquista. Tuttavia i farmaci non sono beni di consumo come gli altri e da più parti si è avanzato il dubbio, peraltro legittimo, che questa misura possa portare ad un iperconsumismo e ad un conseguente aumento dei danni iatrogeni. A mio avviso si tratta di un pericolo più teorico che reale. Già ora l'acquisto degli OTC è libero, non sottoposto a controllo alcuno e l'azione di filtro del farmacista non verrà comunque meno in caso di vendita nei supermercati. Utile, per ridurre il rischio iperconsumistico, potrà essere l'avvertenza di separare nettamente il luogo di vendita dagli scaffali degli altri articoli mentre l'acquisto sarà comunque mediato da un figura professionale come un farmacista. Cambierà solo il luogo materiale ove gli OTC potranno essere acquistati. Non credo che questo comporti automaticamente un riflesso condizionato della gente ad una incetta irragionevole di farmaci nè si può pensare che ci siano farmacisti di serie A che lavorano bene e fanno una efficace informazione sanitaria e altri di serie B (quelli che lavoreranno nei supermercati) che avranno come solo obbiettivo quello di smerciare più prodotto possibile.
|