Inquinamento acustico. Una pronuncia giuridica
Categoria : medicina_legale
Data : 27 settembre 2006
Autore : admin
Intestazione :
Il TAR della Puglia chiarisce alcuni aspetti giuridici sul problema dell' inquinamento acustico: non solo tutela ambientale, ma soprattutto tutela della salute dei cittadini
Testo :
Il T.A.R Puglia, con sentenza 488 del 24/1/2006 individua alcuni aspetto particolari della normativa in materia d’inquinamento acustico del 1995. Il titolare di un esercizio munito di licenza per trattenimenti danzanti all’aperto a cui era stato intimato, per superamento dei limiti di rumorosita', di mettere in atto gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni rumorose, impugna l’ordinanza emessa (ai sensi dell’art.9 L. n. 447/1995 dal Sindaco). Venivano intimati una serie di misure da adottare, compresa la chiusura anticipata dell' esercizio alle ore 1. In epoca successiva veniva disposta la chiusura dell' esercizio per inadeguatezza delle misure adottate. Il TAR ha respinto il ricorso del gestore in quanto i rilievi effettuati dall' A.R.P.A. avevano rilavato che le emissioni sonore prodotte dagli impianti musicali dell’esercizio eccedevano di gran lunga il valore limite differenziale notturno di immissione di 3.0 dB, provocando quindi inquinamento acustico. Tale inquinamento, infatti, non andava intesa come una mera norma di tutela ambientale ma "che invece la stessa debba essere logicamente e sistematicamente interpretata nel particolare significato che assume all’interno di una normativa dettata – in attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini previsto dall’art. 32 della Costituzione – allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell’inquinamento acustico, tenendo nel dovuto conto il fatto che la L. n. 447/1995 (nell’art. 2 primo comma lettera “a”) ha ridefinito il concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come “l’introduzionedi rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane”, sancendo espressamente che esso concreta (in ogni caso) “un pericolo per la salute umana”. Appariva lecito, di conseguenza, l’utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall’art. 9 della legge n. 447/1995 allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico. Nel contesto normativo vigente, deduce il T.A.R., l’accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico (pur se non coinvolgente l’intera collettività) appare sufficiente a concretare l’eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con l’efficace strumento previsto dall’art. 9 primo comma della legge n. 447/1995. La Corte, poi, sosteneva come il principio di tutela e la piena operatività del criterio dei valori limite differenziali di immissione (differenza tra rumorosita' diurna e notturna) applicato correntemente nella prassi delle rilevazioni fonometriche effettuate dall’A.R.P.A. sull’intero territorio nazionale, sia da considerare valido anche nei Comuni privi della “zonizzazione acustica” . Mentre i limiti assoluti d’immissione hanno la finalità primaria di tutelare dall’inquinamento acustico l’ambiente inteso in senso ampio, i valori limite differenziali, facendo specifico riferimento al rumore percepito dall’essere umano, mirano precipuamente alla salvaguardia della salute pubblica. Daniele Zamperini
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