Medici di base e privacy
Categoria : professione
Data : 09 agosto 2006
Autore : admin
Intestazione :
Informativa semplificata per medici di base
Testo :
Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 19.07.06, Gazzetta Ufficiale n. 183 del 08.08.06
Con questo provvedimento il Garante per la Protezione dei Dati Personali, recependo osservazioni formulate, su sua richiesta, da parte di associazioni rappresentative delle categorie dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, indica gli elementi essenziali che il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta devono includere nell'informativa da fornire all'interessato relativamente al trattamento dei dati personali. Riportiamo, di seguito il testo: "Gentili signori, desidero informarvi che i vostri dati sono utilizzati solo per svolgere attivitą necessarie per prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione o per altre prestazioni da voi richieste, farmaceutiche e specialistiche. Si tratta dei dati forniti da voi stessi o che sono acquisiti altrove, ma con il vostro consenso, ad esempio in caso di ricovero o di risultati di esami clinici. Anche in caso di uso di computer, adotto misure di protezione per garantire la conservazione e l'uso corretto dei dati anche da parte dei miei collaboratori, nel rispetto del segreto professionale. Sono tenuti a queste cautele anche i professionisti (il sostituto, il farmacista, lo specialista) e le strutture che possono conoscerli. I dati non sono comunicati a terzi, tranne quando sia necessario o previsto dalla legge. Si possono fornire informazioni sullo stato di salute a familiari e conoscenti solo su vostra indicazione. In qualunque momento potrete conoscere i dati che vi riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, e far valere i vostri diritti al riguardo. Per attivitą pił delicate da svolgere nel vostro interesse, sarą mia cura informarvi in modo pił preciso."
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