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Anche i politici propongono l' abolizione dell' obbligo di contribuzione ONAOSI

Categoria : professione
Data : 31 ottobre 2006
Autore : admin

Intestazione :

La Commissione Affari Sociali della Camera ha proposto un emendamento che ridimensiona drasticamente il ruolo ONAOSI. Finalmente ascoltata la voce dei sanitari italiani?



Testo :

La Commissione Affari sociali nella seduta del 17 ottobre 2006 durante l’esame in sede consultiva del provvedimento in titolo ha approvato un emendamento sostitutivo della lettera e) dell’articolo 2 della legge n. 306 del 1901 inerente alle disposizioni per il funzionamento dell’ONAOSI. Nella fattispecie si dispone la soppressione del contributo obbligatorio a carico di tutti sanitari iscritti agli ordini professionali (farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari).

L’emendamento approvato prevede infatti solo il contributo dei sanitari pubblici dipendenti nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione della fondazione che ne fissa misure e modalità di versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti. Tale emendamento sarà trasmesso alla Commissione bilancio.

L' emendamento va sulla strada indicata dalle categorie sanitarie, e di cui anche noi ci siamo fatti portavoce: la solidarieta' deve essere volontaria, e non si possono mantenere certe disuguaglianze e certi privilegi attualmente esistenti.

Speriamo solo che questo emendamento non venga bloccato nel suo iter; qualora accadesse, dovremo tener nota degli autori del blocco, per le prossime scadenze elettorali.

Riportiamo il testo dell' emendamento:

ART. 47.(Disposizioni per il funzionamento dell’Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani-ONAOSI).
1. La lettera e) dell’articolo 2 della legge7 luglio 1901, n. 306 come sostituita dal comma 23 dell’articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e` sostituita dalla seguente: e) il contributo dei sanitari pubblici dipendenti, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione della fondazione, che ne fissa misure e modalita` di versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni.
2. Lo statuto dell’Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani non puo` prevedere finalita` o attivita` operative, funzionali e gestionali diverse da quelle previste dall’articolo 1, della Legge 7 luglio 1901, n. 306. Nel caso tale statuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia conforme alle finalita` del citato articolo 1, della legge n. 306/1901, gli organi competenti provvedono a conformarlo in maniera corrispondente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, decorsi inutilmente i 30 giorni il Ministro dell’interno vi provvede in maniera sostitutiva allo scopo nominando un commissario straordinario.
DZ– GZ



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