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Note AIFA 2007: rimane in vigore la nota 58 sull'ossigeno terapeutico


Categoria : professione
Data : 26 gennaio 2007
Autore : admin

Intestazione :

La tribolata vicenda della prescrivibilità SSn dell'ossigeno terapeutico che rimane soggetto a nota 58.



Testo :

Nelle note CUF 2001 l'uso dell'ossigeno era disciplinato dalla nota 58 il cui testo recitava:

"L’uso terapeutico dell’ossigeno liquido e gassoso è a carico del SSN Per la forma liquida la prescrizione a carico del SSN è limitata ai soggetti affetti da insufficienza respiratoria cronica in ossigeno-terapia a lungo termine, accertata secondo la modalità previste dal DMS 329/99 .Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti.
La dispensazione di ossigeno liquido e gassoso, in qualsiasi volume e per qualunque tipo di patologia, attuata tramite le farmacie aperte al pubblico, deve avvenire senza onorario professionale relativo alla dispensazione."

Con la pubblicazione delle note AIFA del novembre 2004 la nota 58 non compare, ma l'AIFA con la determinazione del 25 gennaio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2006 - serie generale n. 26 la reiscerisce, ma ecco che nella GU n.74 del 29-03-2006 la materia viene nuovamente rivista e disciplinata nel seguente modo:
Con riferimento alla determinazione del 25 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2006 - serie generale n. 26, vista la documentazione agli atti di questo Ufficio, si ritiene opportuno rettificare:
dove e' scritto: "ossigeno gassoso: classe di rimborsabilita': A; prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,20 euro mm3; ossigeno liquido: classe di rimborsabilita': A; prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,20 euro mm3;"
leggasi:
"ossigeno gassoso: classe di rimborsabilita': A NOTA 58; prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,20 euro mm3; ossigeno liquido: classe di rimborsabilita': A NOTA 58; prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,20 euro mm3;"
all'art. 3 dove e' scritto: "prescrizione dell'ossigeno liquido soggetta a diagnosi e piano terapeutico ed inserimento dell'ossigeno liquido e gassoso nell'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 PHT. Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004."
leggasi:
"inserimento dell'ossigeno nell'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 PHT. Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004."
Orbene è proprio questa precisazione che costituisce la premessa giuridica per il mantenimento in vigore della nota 58 infatti l'articolo 5 della determinazione AIFA 04 Gennaio 2007 denominato "Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.07 Del 10 Gennaio 2007 Supplemento Ordinario n.06, recita testualmente:
"Art. 5 Il presente provvedimento sostituisce i precedenti provvedimenti di approvazione e di aggiornamento delle Note relative ai medicinali dispensabili con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, fatte salve le note 12, 30, 30-bis, 32 e 32-bis nonche' l'allegato 2 di cui alla determinazione AIFA 29 ottobre 2004 Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF), e successive modifiche, la cui validità è confermata fino all'entrata in vigore del Piano Terapeutico AIFA, adottato con successivo provvedimento."
Dunque poichè l'ossigeno è compreso nell'allegato 2 di cui alla determinazione AIFA 29 ottobre 2004 la nota 58 nella formulazione pubblicata nella GU n.74 del 29-03-2006 rimane in vigore come richiamato nella nota della Dottoressa Immacolata Pagano dello Staff AIFA, protocollo 8817 del 25/01/2007, che recita:
La prescrizione dell’ossigeno liquido e gassoso è soggetta alle limitazioni della nota 58. In particolare, l’ossigeno liquido è a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) limitatamente ai soggetti affetti da insufficienza respiratoria cronica in ossigeno-terapia a lungo termine. Per quanto concerne le modalità di dispensazione, si sottolinea che sia l’ossigeno liquido sia quello gassoso sono stati inseriti nel Prontuario della Distribuzione Diretta (PHT) e, quindi, possono essere erogati direttamente ai pazienti in dimissione al fine di garantire la continuità assistenziale ospedale-territorio.

Fonte: AIFA, www.farmaci-line.it



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