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Equo indennizzo

Categoria : medicina_legale
Data : 06 luglio 2003
Autore : admin

Intestazione :

I sei mesi per richiederlo decorrono anche dalla consapevolezza della dipendenza della patologia da causa di servizio (Sentenza Consiglio di Stato).



Testo :

Questo principio, gia' avanzato in altre precedenti occasioni, e' stato ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5923/2002, con la quale si confermava una sentenza del TAR Veneto che aveva annullato il provvedimento di reiezione di una domanda di concessione di equo indennizzo a causa dell' asserita tardività della domanda.

Sia il TAR che il Consiglio di Stato hanno richiamato principi ormai consolidati in base ai quali il termine stabilito dal primo comma dell’art. 36, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 per verificare la tempestività delle domande di riconoscimento del beneficio in questione va rapportato non solo alla conoscenza della esistenza della malattia, ma anche a quella della sua gravità e delle sue conseguenze sull’integrità fisica.

Nel caso in cui l’infermità derivi da circostanze ambientali, che col decorso del tempo incidono mutevolmente sulla integrità psico-fisica del dipendente, non può con assoluta precisione essere identificato il giorno di decorrenza del predetto termine semestrale.
Da ciò consegue che la mera consapevolezza di essere affetto da una patologia non comporta per il dipendente l'onere di proporre la domanda nel termine semestrale. Il termine inizia a decorrere quando il dipendente stesso diviene consapevole dell'effettivo stato dell'infermità e di quanto ha potuto influire su di essa il lavoro prestato.
Da cio' consegue che, per le malattie che col decorso del tempo diventano permanenti, il dipendente può proporre domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio entro il termine semestrale decorrente dalla conoscenza della condizione di permanenza della malattia.

Se così non fosse verrebbe a verificarsi una situazione per cui i pubblici dipendenti avrebbero l'onere di proporre la domanda di accertamento per qualsiasi infermità, anche prima di poterne valutare la dipendenza da servizio o la successiva condizione di permanenza, al sol fine di evitare successive preclusioni: ciò non gioverebbe certo all'efficienza dell’azione amministrativa.



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