I vigili non devono chiedere al medico le generalità del paziente visitato nella ZTL
Categoria : professione
Data : 25 luglio 2007
Autore : admin
Intestazione :
Il Garante per la privacy, ha disposto il divieto per i Comuni a richiedere, e per i medici a fornire, le generalità delle persone visitate a domicilio all'interno di aree ZTL.
Testo :
Il Garante per la protezione dei dati personali, ha disposto il divieto per i Comuni a richiedere, e per i medici a fornire, le generalità o altre informazioni che possano identificare le persone visitate a domicilio all'interno di aree ZTL, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di accesso e circolazione in tale aree.
Il medico dovrà fornire solo la data e la fascia oraria di accesso e di uscita dalla ZTL, l'indirizzo e il numero civico dove e' stato prestato l'intervento, il numero di iscrizione all'ordine professionale.
Fonte: garante per la protezione dei dati personali provvedimento 14 Giugno 2007 Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2007, n. 161.
Il testo del provvedimento:
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PROVVEDIMENTO 14 Giugno 2007 Trattamento dei dati sensibili per l'accesso di medici in zone a traffico limitato (Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2007, n.161)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visto il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196); Visto il codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni); Vista la disciplina rilevante in materia di installazione e esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato (decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250); Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan;
Premesso: 1. Questioni prospettate.
Sono pervenute a questa Autorita' alcune segnalazioni di medici che ipotizzano una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali che deriverebbe dalle modalita' seguite e dagli elementi richiesti (in particolare, dai comuni) per verificare il rispetto delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare da parte dei medici che effettuano visite domiciliari nelle zone a traffico limitato (ztl). In particolare, e' stato chiesto di verificare se rispettino la disciplina in materia di protezione dei dati personali: a) la richiesta da parte di comuni rivolta a medici privi di un permesso per accedere ad una ztl di comunicare, per ogni accesso e, generalmente, entro settantadue ore dalla visita medica domiciliare, generalita' e altre informazioni che identificano la persona visitata (quali, ad esempio, il codice regionale o la ricevuta fiscale, a seconda che si tratti di "paziente ASL" o di persona visitata privatamente), oppure di produrre una dichiarazione resa dalla stessa persona visitata, anche sulla copia di un documento di identita' valido, da cui risulti il tempo e il luogo della visita; cio', unitamente all'indicazione del luogo, giorno e ora in cui si e' verificato l'intervento medico, allo scopo di non applicare al professionista la sanzione per l'accesso non autorizzato alla ztl; b) la correlata richiesta, proveniente in particolare da uffici territoriali di governo, di presentare documenti contenenti i predetti dati personali ai fini dell'accoglimento del ricorso presentato avverso la contestazione da parte di comuni della violazione delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare nelle ztl.
2. Quadro di riferimento in tema di zone a traffico limitato.
Nelle zone a traffico limitato, l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli (art. 3, comma 1, n. 54, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada"). Con deliberazione della giunta comunale, i comuni provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento puo' essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorche' a modifica o integrazione della predetta deliberazione (art. 7, comma 9, decreto legislativo n. 285/1992). Impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centristorici e alle zone a traffico limitato possono essere utilizzati per rilevare dati riguardanti il luogo, il tempo e i veicoli che accedono al centro storico o alle zone a traffico limitato. Gli impianti raccolgono dati sugli accessi rilevando immagini in caso di infrazione. La procedura sanzionatoria ha luogo in presenza di una violazione documentata con immagini. L'organo competente accerta l'identita' del soggetto destinatario della notifica della violazione e redige il verbale di contestazione (art. 3, commi 1 e 2, decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, recante "Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'art. 7, comma 133-bis, legge 15 maggio 1997, n. 127"; art. 74, comma 4, del codice). Il trasgressore puo' proporre ricorso al prefetto del luogo della violazione, da presentare all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore anche mediante invio con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e puo' essere richiesta l'audizione personale. Alternativamente al ricorso al prefetto puo' essere proposto ricorso al giudice di pace competente per territorio (articoli 203, comma 1 e 204-bis, comma 1, decreto legislativo n. 285/1992).
3. Trattamento dei dati personali.
Le questioni sollevate dalle menzionate segnalazioni riguardano in particolare la richiesta, rivolta da alcune amministrazioni comunali ai medici privi di un permesso per l'accesso ad una ztl, di comunicare dati personali relativi alle persone visitate a domicilio in tali aree, ovvero la correlata richiesta di presentare documenti contenenti i medesimi dati in sede di ricorso al prefetto o al giudice di pace. Tali richieste hanno ad oggetto anche dati personali idonei a rivelare lo stato di salute delle persone visitate a domicilio, che sono ricompresi tra i dati "sensibili" e oggetto, quindi, di una speciale protezione (art. 4, comma 1, lettera d) del codice in materia di protezione dei dati personali). Nei casi rappresentati al Garante e' stata prospettata l'esigenza di consentire ai medici l'esercizio della propria attivita' senza essere sanzionati per l'accesso e la circolazione veicolare, in casi di urgenza, nella ztl. Nel contempo, e' stata sottolineata la necessita' di garantire il diritto degli interessati (visitati a domicilio in tali aree) a non subire violazioni ingiustificate della sfera di riservatezza pur a fronte del dovere degli organi comunali di applicare sanzioni in caso di accertata violazione. La liceita' del trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute comporta, anzitutto, il rispetto dei principi generali affermati dal codice i quali consentono ai soggetti pubblici di trattare solo i dati sensibili pertinenti, non eccedenti e indispensabili per svolgere attivita' istituzionali che non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di natura diversa (articoli 11 e 22, commi 3 e 5, del codice). Il trattamento di tale categoria di dati personali puo' essere inoltre effettuato solo se ricorrono le specifiche garanzie presupposte dal codice il quale prevede che i soggetti pubblici debbano identificare e rendere pubblici i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati e di operazioni eseguibili attraverso un atto di natura regolamentare adottato su conforme parere del Garante (articoli 20, comma 2, 21, comma 2, e 181, comma 1, lettera a) del codice).
3.1. Dati sulla salute delle persone visitate a domicilio in aree ztl. 3.1.1. Comunicazione di dati personali.
Con riferimento alla richiesta di cui al punto 1.a) del presente provvedimento, alla luce dello schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dei comuni (in conformita' al quale ciascuna amministrazione comunale ha potuto adottare il proprio atto di natura regolamentare nel termine di legge del 28 febbraio 2007 (art. 6, comma 1, decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, con legge 26 febbraio 2007, n. 17) e sul quale questa Autorita', in data 21 settembre 2005, aveva espresso parere favorevole - doc. web. n. 1170239), il comune puo', in generale, trattare lecitamente dati personali relativi allo stato di salute anche nell'ambito di procedure sanzionatorie, al fine di applicare le norme in materia di violazioni amministrative e di ricorsi (art. 71, comma 1, lettera a) del codice; scheda n. 25, schema tipo, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1174532). Tuttavia, anche tali dati possono essere trattati solo previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilita' rispetto alla finalita' perseguita nel singolo caso (specie quando la raccolta non avvenga presso l'interessato) e nel rispetto delle altre disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, ivi compresi gli ulteriori limiti stabiliti da leggi o regolamenti. Allo stato degli elementi acquisiti deve ritenersi, in linea generale, che non sia ne' indispensabile, ne' proporzionata (rispetto alla finalita' di accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare nelle ztl e di applicazione delle relative sanzioni) una richiesta generalizzata ai medici, da parte dell'amministrazione comunale, di comunicare le generalita' e altre informazioni che identificano le persone visitate a domicilio all'interno della ztl, idonee a rivelarne lo stato di salute (art. 22, comma 3, del codice). Tale finalita' di accertamento puo' essere perseguita egualmente attraverso altre modalita' parimenti efficaci, ma rispettose del diritto alla protezione dei dati personali. In tale quadro, deve ad esempio ritenersi proporzionata la raccolta (come gia' prevista presso taluni comuni) di informazioni, quali la targa del veicolo del medico che ha effettuato la visita a domicilio nella ztl, la data e la fascia oraria di accesso e di uscita da tale area, l'indirizzo e il numero civico dove e' stato prestato l'intervento, il numero di iscrizione all'ordine professionale.
3.1.2. Documenti presentati a sostegno di ricorsi.
Infine, con riferimento alla correlata richiesta di cui al punto 1.b) del presente provvedimento, si rileva che sono di rilevante interesse pubblico anche le finalita' volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa (art. 71, comma 1, lettera b) del codice). Tuttavia, quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute, tale trattamento e' consentito solo se il diritto da far valere o difendere e' di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile (art. 71, comma 2, del codice). In tale quadro deve quindi ritenersi, in linea generale, non consentito agli uffici territoriali di governo sollecitare la produzione (o effettuare l'ulteriore trattamento) di documenti contenenti le generalita' e altre informazioni che identificano le persone visitate, idonee a rivelarne lo stato di salute per far valere un diritto di difesa del medico a sostegno di un ricorso contro l'avvenuta contestazione o notificazione della violazione delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare nella ztl. Tale diritto di difesa deve ritenersi, infatti, di rango non pari a quello degli interessati (persone visitate), in quanto subvalente in relazione alla concorrente necessita' di tutelarne la riservatezza, la dignita' e gli altri diritti e liberta' fondamentali (cfr. provv. 9 luglio 2003, in www.garanteprivacy.it, doc. web. n. 29832).
4. Conclusioni.
Sulla base di tali presupposti risulta pertanto necessario prescrivere alcune misure al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti.
Tutto cio' premesso il Garante:
1. prescrive, ai sensi degli articoli 143, comma 1, lettera b) e 154, comma 1, lettera c) del codice:
a) ai comuni di non richiedere ai medici, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di accesso e circolazione veicolare, le generalita' e altre informazioni che identificano le persone visitate a domicilio all'interno di aree ztl (punti 1.a) e 3.1.1.);
b) ai medici di non presentare documenti contenenti le generalita' e altre informazioni che identificano le persone visitate a domicilio, al fine di far valere il proprio diritto di difesa a sostegno di un ricorso avverso una contestazione di una violazione delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare nelle ztl, documenti che gli uffici territoriali di governo devono, pertanto, astenersi dal richiedere in attuazione delle presenti prescrizioni (punti 1.b) e 3.1.2.).
2. Dispone, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del codice, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 giugno 2007 Il presidente: Pizzetti Il relatore: Paissan Il segretario generale: Buttarelli
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