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Medicina di gruppo è soggetta ad IVA solo se costituisce società di servizi o di mezzi

Categoria : professione
Data : 17 dicembre 2007
Autore : admin

Intestazione :

Medici che esercitino la medicina di gruppo e costituiscano formalmente un'associazione senza fini di lucro danno vita ad una società di servizi in favore segli associati che è soggetta ad IVA e che dovrà emettere fatture imponibili nei confronti degli associati.



Testo :

Con l’istanza di interpello di cui all’oggetto, concernente l’interpretazione dell’articolo 40, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 270, è stato esposto il seguente QUESITO:

L’istante – Studio Medico Associato ALFA – costituito in data …. 2007, da otto medici di medicina generale esercita l’attività di medicina generale convenzionata nel lavoro di gruppo, come previsto dall’articolo 40, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 270.
In particolare, l’associazione medica sopra specificata esercita la medicina di gruppo, al fine di suddividere tutti i costi relativi alla sede, al personale, ai mezzi ed alla organizzazione funzionale del lavoro, e per ottimizzare più aspetti della propria professione.


L’istante chiede di conoscere il trattamento fiscale, ai fini Iva, dei rapporti tra l’Associazione che esercita la medicina generale convenzionata nel lavoro di gruppo e i medici associati.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante intende adottare il seguente comportamento:
a) costituzione dell’associazione medica senza scopo di lucro da parte dei medici interessati mediante accordo scritto;
b) comunicazione alla A.S.L. ed all’ordine dei medici al fine di poter esercitare la medicina di gruppo e suddividere tra i medici associati i costi relativi alla sede, al personale, ai mezzi e all’organizzazione funzionale del lavoro;
c) richiesta da parte dell’associazione del codice fiscale e non anche della partita IVA;
d) apertura di un conto corrente bancario intestato all’associazione per il versamento pro quota da parte dei medici associati delle spese di gestione dello studio;
e) emissione da parte dell’associazione di ricevute (senza IVA) a tutti i medici associati ripartendo pro quota le spese comuni sostenute per l’organizzazione ed il mantenimento dello studio medico.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Al fine di un corretto inquadramento della questione, è necessario, preliminarmente, determinare la reale natura giuridica dello Studio medico associato ALFA.
Al riguardo, il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 270 - Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale- regolamenta il rapporto di lavoro autonomo che si instaura tra le Aziende sanitarie locali e i medici di medicina generale, individuando, inoltre, i principi a cui i medici di medicina generale devono ispirarsi nel concordare e nel realizzare tra di loro forme di lavoro associativo per l'espletamento dell'attività di assistenza primaria, al fine di migliorare le modalità organizzative del lavoro e di favorire la condivisione funzionale delle strutture di più professionisti.
In particolare ai sensi dell'articolo 40, comma 3, del citato decreto "le forme associative oggetto del presente articolo sono distinte in:
a) forme associative, che costituiscono modalità organizzative del lavoro e di condivisione funzionale delle strutture di più professionisti, per sviluppare e migliorare le potenzialità assistenziali di ciascuno di essi;
b) forme associative, quali società di servizio, anche cooperative, i cui soci siano per statuto permanentemente in maggioranza medici di assistenza primaria e pediatri di libera scelta iscritti negli elenchi della azienda, o dei comuni comprendenti più Aziende, in cui esse operano e che garantiscano anche le modalità operative di cui al comma precedente. In ogni caso dette società di servizio non possono fornire prestazioni sanitarie e assicurano esclusivamente beni e servizi ai medici”.

Nel caso di specie, sulla base di quanto asserito dall’interpellante nella documentazione integrativa prodotta, e sulla base di quanto risulta dall’atto costitutivo dell’associazione, si desume che:

- i compensi erogati dall’Azienda sanitaria locale vengono corrisposti direttamente ai singoli medici e non sono riversati all’associazione;

- l’associazione può acquisire a qualunque titolo e gestire beni mobili ed immobili, servizi, compiere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie prestare e ricevere servizi, procurarsi mezzi finanziari necessari allo svolgimento della propria attività, contrarre mutui, aprire conti correnti e compiere ogni altra operazione di finanziamento con privati o istituti di credito (articolo 2 dell’atto costitutivo).

Dal combinato di questi due elementi, si può delineare la natura giuridica dello studio medico interpellante.

In particolare, lo studio medico, non ricevendo alcun compenso autonomo o direttamente riconducibile all’attività prestata dai singoli medici non può essere destinatario di compensi professionali da ripartire, secondo gli accordi associativi, ai singoli medici, come è invece tipico delle associazioni professionali, inquadrabili nell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 e produttive di reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del decreto sopra menzionato.
Infatti, dal contenuto dell’ articolo 2 dell’atto costituivo si rileva che il soggetto associativo interpellante, predisponendosi a rendere servizi, a gestire beni mobili ed immobili, a compiere operazioni finanziarie, assume la veste di una società di servizi o di mezzi, nata con lo scopo di mettere a disposizione dei singoli associati strutture e servizi.

Una tale società si differenzia sia dall’associazione tra professionisti, che dall’istituto della medicina di gruppo.

Elementi distintivi di tale società sono:

1) la predisposizione di tutte le attrezzature al fine di metterle a disposizione dei singoli soci;

2) lo svolgimento individuale delle prestazioni professionali da parte dei singoli medici.

Ne consegue che, le operazioni fornite dalla società devono essere considerate imponibili ai fini Iva, per cui l’associazione è tenuta a richiedere l’attribuzione della partita Iva.

Egualmente, al fine di ripartire le spese comuni per il mantenimento e l’organizzazione dello studio medico, l’associazione dovrà emettere fatture imponibili nei confronti degli associati.


Infine, si fa presente che la comunicazione alla A.S.L. ed all’Ordine dei medici dell’accordo associativo, effettuata ai sensi dell’articolo 40, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 270 - Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di 5 medicina generale, non influenza la natura giuridica delle operazioni poste in essere dall’associazione.
La risposta di cui alla presente nota, richiesta con interpello presentato alla Direzione Regionale della ……, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.

Fonte: RISOLUZIONE 369/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 dicembre 2007



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