Vai a Pillole.org
IVA e contribuenti minimi

Categoria : professione
Data : 04 gennaio 2008
Autore : admin

Intestazione :

Il professionista che adotta il regime di contribuente minimo non può addebitare l'IVA in fattura nei casi di prestazioni che invece ne sarebbero assoggettate.



Testo :

Con la Legge Finanziaria 2008 è stato introdotto il nuovo regime fiscale naturale per i contribuenti minimi.
Sono interessate le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che hanno avuto nel periodo di imposta precedente, o presumono di avere, le seguenti caratteristiche:

- ricavi o compensi non superiori a 30mila euro;

- assenza di cessioni all'importazione;

- assenza di spese per lavoro dipendente o collaboratori;

- spese per acquisto di beni strumentali non superiori, nel triennio precedente, a 15mila euro.


Il regime di contribuente minimo non si applica a chi partecipa a società o associazioni.

Il regime fiscale naturale si basa su alcune semplificazioni: esclusione della rivalsa Iva e della detraibilità Iva sugli acquisti; esonero dall'obbligo di tenuta dei registri IVA; esonero dall'IRAP; applicazione di un'imposta sostitutiva ai fini Irpef, con aliquota al 20% sulla differenza fra ricavi e costi valutati per cassa; esclusione dagli studi di settore.

Coloro che rientrano nei requisiti di cui sopra, possono adottare fin dal 1° gennaio 2008 il regime di contribuente minimo, senza necessità di alcuna comunicazione preventiva.

In questo caso, considerato che il professionista che adotta il regime di contribuente minimo non può addebitare l'IVA in fattura, nei casi di prestazioni che invece sarebbero assoggettate ad IVA (per esempio prestazioni medico-legali), dovrà indicare in fattura il solo compenso, senza IVA, e la dicitura: "operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008".

Fonte: Circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate n. 73/E del 21/12/2007.

scarica la circolare: (!) http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb97f84fde5de50/circ_73e_21_12_2007.pdf



STAMPACHIUDI
info@pillole.org | Pillole.org
© Pillole.org 2024 Pillole Reg. T. di Roma 2/06
stampato il 25/11/2024 alle ore 00:24:23